Con il 2022 le operazioni con l’estero cambieranno modalità di comunicazione. Con il nuovo sistema che prevede la comunicazione allo SDI di ogni singola fattura, l’esteromentro va in pensione.
Cos’è il c.d. estrometro e come funziona oggi?
Il c.d. estrometro è la comunicazione di dati relativi alle operazioni svolte nei confronti dei soggetti esteri. Ad oggi, viene inviato ogni tre mesi come unico file, nel quale sono contenute le diverse righe, dette “record”, con le informazioni di ogni singola operazione.
Quali sono le novità in vista?
Invece di inviare i “record” una volta ogni tre mesi, i “record” saranno inviati ogni singola volta che l’operazione viene registrata in contabilità. In particolare, essendo la tempistica dell’invio delle operazioni la stessa dell’emissione dei documenti relativi, in questa logica il nuovo sistema è perfettamente compatibile con l’operatività aziendale. Secondo la logica del legislatore, infatti, le novità non dovrebbero avere un grande impatto.
E’ infatti previsto che per le operazioni dal 1 luglio 2022 “la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi” come disposto dall’art. 1 D.Lgs. 127/2015.
Era previsto inizialmente che le novità entrassero in vigore dal 1 di gennaio, ma con il decreto di conversione l’entrata in vigore è stata spostata.
Il sistema è già operativo, ma con il 2022 questa modalità diventa obbligatoria per tutti e non più opzionale.
Quali operazioni non saranno soggette al nuovo esterometro?
Con il decreto semplificazioni approvato il 15 giugno 2022 sono state stabili de le attese esclusioni. Non si applica l’esterometro ad eccezione delle seguenti operazioni:
- quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale,
- quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche,
- nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Come funziona il nuovo invio?
La normativa prevede che la trasmissione telematica delle operazioni di acquisto e di vendita verso i soggetti esteri, singolarmente per ogni operazione. Essa dovrà essere effettuata con lo stesso formato previsto per le fatture elettroniche, con la stessa modalità, utilizzando il formato XML, e indicativamente con la stessa scadenza.
In particolare per gli acquisti e le vendite da e per i soggetti esteri dovrà essere seguita la seguente procedura:
- Fatture attive: dovrà essere emessa una fattura elettronica impostando il campo del tracciato “codice destinatario” con valore convenzionale (XXXXXXX);
- Fatture passive: il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo TD17, TD18 e TD19, da trasmettere allo SDI;
- Trasmissione delle operazioni attive: entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, vale a dire entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (ad esempio, giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita) dovrà essere effettuata una comunicazione.
- Trasmissione delle operazioni passive: entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa, dovrà essere effettuata una comunicazione.
Non è più previsto di poter aggregare gli invii trimestralmente, ma è previsto un flusso continuo di comunicazioni singole.
Sarà quindi obbligatorio emettere una fattura elettronica verso i soggetti esteri?
No, poichè il Consiglio d’Europa, autorizzando l’Italia ad introdurre la fattura elettronica, ha espressamente escluso che questa riguardasse le fatture con l’estero, ma la modalità potrebbe generare un po’ di confusione. Con l’emissione della fattura elettronica i suoi dati dovranno essere comunicati allo SDI con la stessa modalità che si utilizza per le fatture a connazionali. L’invio allo SDI del file XML deve essere considerato, di conseguenza, un rigo dell’esterometro e non una fattura, mentre la fattura sarà quella inviata/ricevuta normalmente nel formato PDF.
Quali sono le conseguenze pratiche?
Per le operazioni con l’estero sarà necessario quindi inserire ogni singola fattura con la stessa modalità con la quale si invia una fattura allo SDI. Ma, per riassumere, per le operazioni interne la fattura è il file xml, mentre la fattura c.d. “fattura di cortesia” non ha alcun valore legale. Viceversa, per le per le operazioni estere la fattura è il documento inviato al cliente estero mentre il file xml sarà un mero record dell’esterometro.
Questo comporta tre sostanziali conseguenze.
- Avremo una conseguenza sulla conservazione delle fatture, poiché il documento che dovrà essere conservato a norma con modalità cartacea o con la conservazione sostitutiva. Nel caso in cui si abbia un contenzioso, ad esempio, il file XML non potrà essere utilizzato come prova.
- Una conseguenza sul piano sanzionatorio, poichè se non viene inviato il file al cliente la fatturazione sarà omessa con le relative sanzioni, mentre se non viene inviato il file xml a SdI, la sanzione è quella di omesso invio di un rigo di esterometro, pari a 2 euro (riducibile, in caso di contestazione, a 0,67 euro nel caso di definizione agevolata con il pagamento dell’atto di contestazione nel termine di 60 giorni).
- Una terza conseguenza riguarda l’assoggettamento ad imposta di bollo della fattura. In quest’ipotesi il bollo deve essere pagato in modo tradizionale con l’apposizione della marca da bollo (o con il bollo virtuale), e non tramite SDI. E coerentemente anche l’agenzia potrà controllare il corretto adempimento solo sulle fatture e non sui record di esterometro.
Se è possibile farlo già oggi, come mai poche aziende utilizzano questo sistema?
Il motivo principale riguarda qualche difficoltà tecnica. Il tracciato XML non consente l’inserimento di caratteri speciali che invece sono presenti il diverse lingue anche di utilizzo frequente, ad esempio come la lingua tedesca o quella slovena. Questo comporta che per far accettare la fattura allo SDI, sarebbe necessario storpiare il nome di quei clienti che utilizzano i caratteri speciali. La fattura sarebbe eventualmente da correggere “a mano” nel momento in cui si invia al cliente, procedura non efficiente e macchinosa.
Un ulteriore motivo riguarda l’impossibilità di inviare le fatture in valuta estera. L’Agenzia delle Entrate dichiara infatti che nelle fatture la base imponibile può essere espressa solo in euro, al contrario di quanto previsto dalla Direttiva 112/2006 che prevede solo per l’imposta questo vincolo.
Quali dubbi restano aperti?
Qualche dubbio riguarda le operazioni verso i privati, che stando all’Angenzia delle Entrate (ad esempio Fiscooggi del 27 aprile 2021) dovrebbero essere indicate in esterometro come le altre, dovendo comunicare le operazioni con soggetti “non stabiliti nel territorio dello Stato”. Le cose si complicano, visto che spesso le operazioni riguardano piccoli importi scontrinati, e non fatturati, si pensi ad un bar di una città turistica per il quale il documento commerciale che certifica l’operazione è lo scontrino di un caffè, per il quale il gestore dovrebbe raccogliere le anagrafiche di tutti i clienti stranieri.
Interpretando la norma in modo diverso, tuttavia, si può arrivare alla conclusione che i soggetti ai quali si riferisce la norma sono i soggetti passivi IVA, poichè la norma parla di “soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato”. I soggetti privati non sono “stabiliti”, ma “domiciliati” o “residenti”, mentre i soggetti passivi iva hanno un luogo di “stabilimento”. Da qui l’interpretazione, contraria a quella dell’Agenzia delle Entrate ma senz’altro piu’ di buon senso.
A cosa devo prestare attenzione?
Moltissime aziende hanno operazioni con soggetti esteri. Un acquisto su Amazon, un post sponsorizzato su Instagram, l’acquisto di un servizio on line sono solo alcuni dei casi più frequenti. E’ necessario prestare attenzione, anche se di importo ridotto, e recuperare tutte le fatture di acquisto richiedendole al fornitore o scaricandole dai vari portali, per poterle comunicare allo SDI.
Se sei autonomo nell’invio delle fatture elettroniche, dovrai inserire la fattura con il tuo programma, o sentire la tua software house per avere le istruzioni su come procedere.
Se hai il servizio di fatturazione attivo, sarà lo Studio che ti assiste che potrà provvedere per te all’invio, previo accordo.
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