Beni significativi

Beni significativi

Cosa sono i beni significativi e come funziona la loro fatturazione?

Cosa sono i beni significativi?

Sono quei beni il cui valore risulta superiore alla metà del corrispettivo pattuito per l’intervento di recupero edilizio nell’ambito del quale sono forniti.

Sono definiti tassativamente dal DM 29.12.99 e sono i seguenti:

  • ascensori e montacarichi,
  • impianti di sicurezza
  • caldaie
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria,
  • infissi interni ed esterni
  • videocitofoni
  • sanitari e rubinetteria da bagno

La circolare che li definisce, tuttavia, specifica che i termini devono essere intesi nel loro significato generico, quindi anche i beni che hanno la stessa funzionalità ma un nome differente rientrano nei beni significativi.

A quale aliquota iva devono essere assoggettati i beni significativi?

La risposta è … dipende.

Negli interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria di fabbricato a prevalente destinazione abitativa nei casi seguenti:

  • se sono forniti dal prestatore, l’aliquota che si applica è il 10% fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione, al netto del valore degli stessi beni.
  • se non sono forniti dal prestatore si applica l’iva ordinaria

ApprofondimentoNei lavori di ristrutturazione (art. 3 co. 1 lett. d DPR 380/2001), restauro e risanamento conservativo (stessa norma sub C) la disciplina dei beni significativi non trova concreta applicazione poichè gli interventi e le relative cessioni beneficiano dell’aliquota del 10% senza limitazioni.

Un po’ complicato? Riassumiamo.

Se il bene significativo non è fornito dal prestatore, si applica la disciplina speciale?

No, si applica solo nel caso in cui il bene sia fornito dal prestatore stesso.

Se il bene significativo non è fornito all’utilizzatore finale ma ad un’azienda, si applica la disciplina speciale?

No, si applica la disciplina ordinaria, a meno che l’azienda stessa non sia l’utilizzatore finale.

Cosa deve contenere la fattura?

La fattura deve indicare separatamente i beni significativi impiegati, oltre al servizio oggetto della prestazione.

E molto importante imputare correttamente il valore di questi beni, e la normativa non forniva inizialmente indicazioni chiare in proposito. L’art. 1 co. 19 della l. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) è intervenuto per colmare questa mancanza e ha stabilito che:

il valore dei beni significativi, con l’esclusione del margine aggiunto dal prestatore (il mark-up) deve essere assunto sulla base dell’accordo contrattuale tra le parti e, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto o al costo di produzione.

Le parti staccate fanno parte del bene significativo?

Anche in questo caso, dipende.

Se le parti hanno una propria autonomia funzionale, no, non fanno parte del bene significativo.

Nel caso invece la parte staccata non abbia una sua autonomia (ad esempio il boiler per la caldaia), il suo trattamento iva sarà quello del suo bene significativo di riferimento.

Come si calcola l’iva dei beni significativi?

Dopo aver determinato il valore dei beni significativi, si può calcolare l’iva ridotta:

  • Se il valore del bene significativo è inferiore alla metà del corrispettivo pattuito per l’intervento di recupero, detto bene è interamente assoggettato all’aliquota agevolata.
  • Se il valore del bene è superiore alla metà del corrispettivo pattuito per l’intervento, l’aliquota del 10% non può essere applicata su tutto. Puo’ essere applicata solo sulla differenza tra il corrispettivo complessivo e il valore del bene significativo. Per la parte rimanente, è necessario applicare l’aliquota ordinaria.

Infografica

Se vuoi approfondire ulteriormente puoi vedere la Cicrolare Agenzia Entrate

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