I bonus che hanno caratterizzato il 2021 sono molti, e anche nel 2022 ci sono state molte conferme grazie alla Legge n. 234 del 30 dicembre 2021. Ma il “Decreto Sostegni ter” non porta solo conferme, porta anche limiti molto rilevanti, vediamo quali.
Prima di tutto, vediamo meglio la scelta da effettuare relativa alla detrazione: tenersela o cederla?
Detrazione, perchè scegliere di cederla?
La scelta potrebbe non essere cosi’ ovvia, spese considerando le novità di questo periodo.
La detrazione nasce in capo al contribuente, sài tratta di un importo che abbatterà le imposte dovute scaturenti dalla dichiarazione dei redditi. Se nella tua dichiarazione non è presente un ammontare di imposta a debito, potresti non riuscire a “utilizzare” la detrazione che hai maturato.
Per questo motivo, puoi beneficiare dell’agevolazione fiscale mediante l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo.
Senza questa possibilità dovresti rinunciare al beneficio fiscale.
Come puoi utilizzare l’opzione di cessione del credito?
Puoi esercitare l’opzione con due modalità:
- puoi cedere il credito d’imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- puoi avere uno sconto sul corrispettivo, una sorta di contributo anticipato dai fornitori che hanno effettuato l’intervento e che i tuoi fornitori recupereranno sotto forma di credito di imposta, o cedendolo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Tuttavia, lo strumento della cessione del credito è stato recentemente molto limitato.
Quali sono i limiti introdotti dal Decreto Sostegni Ter?
L’art. 28, comma 1 del D.L. 4/2022 (modificando il comma 1 dell’art. 121 del D.L. 34/2020) dispone che per gli interventi edilizi agevolati di cui al comma 2 e relativamente alle spese sostenute dal 2020 al 2024, venga introdotta una importante limitazione:
- i fornitori ai quali hai ceduto il credito sotto forma di sconto sul corrispettivo, potranno cedere il credito ad altri soggetti, come istituti di credito e intermediari finanziari, ma quest’ultimi non potranno cederlo ulteriormente,
- se invece cedi il credito ad un soggetto, come istituti di credito e altri intermediari finanziari, questi non potranno cedere il credito a loro volta.
Non è più concessa, in sostanza, la cessione del credito successiva alla prima. E’ presente però una disposizione transitoria per tutti quei crediti che alla data del 7 febbraio 2022 risultavano nella disponibilità del fornitore che ha concesso lo sconto in fattura, ovvero del terzo che ne ha assunto la titolarità in forza di un atto di compravendita stipulato con il primo beneficiario della detrazione. Una ulteriore proroga “tecnica” ha spostato questa data al 17 febbraio 2022.
Ne consegue che dal 17 febbraio sarà consentita solamente una cessione del credito per ogni intervento.
E per i crediti oggetto di cessione prima del 17 febbraio?
I crediti che sono stati oggetto prima del 17 febbraio di una delle opzioni previste dal comma 1 dell’art. 121 del Decreto Rilancio, e successive proroghe, possono essere ceduti ulteriormente una una sola volta..
In pratica, indipendentemente da quante volte siano già stati ceduti, i crediti potranno essere ceduti ulteriormente soltanto un’altra volta.
Quali sono le conseguenze di questa stretta sulle cessioni dei crediti?
Le conseguenze sono diverse e molto rilevanti poichè la norma mette non solo un freno alle cessioni selvagge, strategia comprensibile per arginare cessioni illecite, ma agisce ingessando gli attori che intervengono in questa operazione e bloccando le cessioni anche di lavori già avviati. La norma infatti agisce retroattivamente anche per cessioni che riguardano lavori già eseguiti con ripercussioni importanti. I soggetti che prima acquistavano i crediti si trovano ora a non poter più accettare le cessioni, considerato che non potranno più cedere il credito acquisito, e le aziende che hanno anticipato pagamenti per lavori già eseguiti si trovano in una situazione di forte stretta di liquidità.
Un intero comparto rischia di essere messo in ginocchio e da più parti si solo alzate proteste nella speranza di poter trovare una misura più equilibrata che non danneggi così fortemente le imprese anche considerando che le frodi in tema di cessione del credito non investono solo il superbonus, ma anche altre misure per le quali le frodi sono state molto più rilevanti e le strette non sono state così poderose.
Quali sono le misure per le quali è stato rilevato il maggior ammontare di frodi?
Secondo i dati forniti dall’Agenzia delle Entrate infatti il superbonus non è tra le prime misure oggetto di frodi, mentre questo triste primato spetta al Bonus Facciate.
La classifica delle frodi fiscali | |
Misura fiscale | Importo |
Bonus facciate | 46% |
Ecobonus | 34% |
Bonus affitti | 9% |
Sismabonus | 8% |
Superbonus | 3% |
Considerato che l’incertezza normativa che regna in questo campo rende incerti anche gli operatori che per pianificare le loro strategie avrebbero necessità di una normativa più stabile, restiamo in attesa di vedere cosa accadrà e se il governo vorrà metterci mano o proseguire nella sua linea.