Caparre e acconti, quale è la differenza? Vediamo quale è il loro significato e gli aspetti rilevanti.
Nonostante siano ambedue delle anticipazioni, caparra e acconto non sono la stessa cosa. Si tratta di due istituti molto diversi, con un differente trattamento fiscale al quale è necessario prestare molta attenzione per non incorrere in controversie con l’amministrazione finanziaria o con i clienti.
Cos’è l’acconto?
L’acconto sul prezzo consiste nel pagamento parziale del corrispettivo dovuto in base al contratto, effettuato anticipatamente rispetto al contratto stesso.
Da un punto di vista fiscale il pagamento anticipato di un debito (sia totale che parziale) rappresentato da un acconto sul prezzo determina l’effettuazione dell’operazione (articolo 6 comma 3 e comma 4 D.p.r. 633/1972) che fa sorgere in capo al soggetto che cede il bene o presta il servizio gli obblighi previsti dalla normativa IVA di fatturazione e i conseguenti adempimenti quali la registrazione della fattura, la liquidazione e il versamento dell’IVA…
Detto in modo più semplice, il pagamento del prezzo o di parte di esso determina l’obbligo di fatturare l’operazione seppur parzialmente, anche nel caso in cui avvenga prima della stipulazione del contratto, con l’applicazione dell’IVA (se dovuta).
Ricordati, se fatturi elettronico la fattura di acconto deve essere inserita con il codice TD02 – Acconto/anticipo su fattura.
Cos’è e come funziona la caparra?
Dal punto di vista giuridico, esistono due tipi di caparra: la caparra confirmatoria e la caparra penitenziale.
La caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.) è la più frequente e deriva da una consuetudine antica, quella di consegnare all’altra parte una somma di denaro (o in tempi più antichi altre cose fungibili) a conferma del patto stipulato.
Se la parte che ha concesso la caparra si rende inadempiente, l’altra parte può recedere dal contratto e trattenere la caparra.
Se inadempiente è la parte che ha ricevuto la caparra, l’altra parte può sempre recedere e richiedere il doppio di quanto versato.
La caparra penitenziale invece (art. 1386 c.c.) , rappresenta una somma di denaro o di altre cose fungibili, che una parte dà all’altra al momento della conclusione del contratto per garantirsi il diritto di recesso, diritto che può essere esercitato da una o entrambe le parti.
Rappresenta quindi il corrispettivo del diritto di recesso, stabilito per convezione tra le parti.
Chi decide di recedere deve dare all’altra parte quanto pattuito a titolo di caparra penitenziale e l’altra parte non potrà chiedere altro.
Se il recedente è colui che ha versato la caparra penitenziale, esso perderà perdere la somma anticipatamente versata;
Se il recedente è la parte che ha ricevuto la caparra, dovrà restituire il doppio della somma ricevuta dall’altra parte.
La caparra è un corrispettivo della cessione?
No, in entrambe le situazioni sopra descritte l’importo pagato a titolo di caparra, avendo funzione risarcitoria non può essere qualificato come corrispettivo della cessione del bene o della prestazione del servizio resa: le somme versate a titolo di caparra sono infatti escluse dal campo di applicazione dell’IVA, e pertanto non dovranno essere fatturate, una semplice ricevuta è sufficiente a documentare l’operazione.
Come posso qualificare un anticipo versato come caparra?
E’ necessario che vi sia un espresso accordo che qualifichi l’importo versato come caparra e che venga chiaramente esplicitato nel contratto concluso tra le parti. Se questo accordo manca, la somma versata da una parte a favore dell’altra si considera come anticipo del pagamento e pertanto qualificata come acconto, con tutte le conseguenze fiscali già viste.
Posso versare una caparra che corrisponde all’intero prezzo pattuito?
Si, questo non esclude che l’anticipo possa essere qualificato come caparra, sempre che sia provata la volontà delle parti di considerarla come tale, il caso in cui l’importo versato corrisponda all’intero prezzo pattuito.
Cosa succede quando le somme versate a titolo di caparra non devono essere restituite?
Nel momento in cui la cessione si perfeziona e non sorgono problemi, la caparra non deve essere restituita. In questo caso l’anticipo assume la caratteristica di acconto e assume rilievo ai fini IVA. La fattura che sarà emessa dovrà comprendere anche la quota già versata come caparra che sarà assoggettata ad IVA (se ricorre il caso). Solo sul totale finale della fattura sarà decurtato l’importo già versato.
E’ opportuno citare nella fattura la data e l’importo della caparra o dell’acconto già versati.
A cosa devo prestare particolare attenzione?
Se per la tua attività sei abituat* a ricevere delle anticipazioni, ad esempio per confermare delle prenotazioni, presta particolare attenzione a quello che ritieni sia lo strumento giusto per te. Una volta individuata quale tra caparra e acconto è la modalità che preferisci, ricordati che il versamento di un acconto prevede l’immediata fatturazione, al contrario della caparra che non prevede di essere fatturata nel momento in cui è incassata. Ricorda anche che l’acconto, nel caso in cui la prestazione/vendita non si realizzi, dovrai restituirlo, mentre la caparra no. Ma se l’inadempiente sei tu, dovrai restituirla doppia.
Infine ricorda, per eventuali contestazioni, che una caparra per essere tale deve avere l’evidenza sull’accordo e sul pagamento del fatto che proprio una caparra. Se non è qualificato come caparra, l’anticipo avrà come naturale connotazione quella dell’acconto, con la conseguenza che dovrai fatturarlo al momento dell’incasso e non avrà acquisito la sua natura confirmatoria o risarcitoria.
