Rateizzazione cartelle di pagamento, puoi chiederla a certe condizioni. Come funziona, anche alla luce delle novità del DL Aiuti?
Rateizzazione cartelle di pagamento, diche si tratta?
La rateizzazione delle cartelle di pagamento viene concessa ai sensi dell’art.19 del DPR 602/73, ma recentemente sono state introdotte alcune novità.
Per verificare se sono presenti i requisiti per poter richiedere le rate, è necessario fare attenzione alla soglia del debito e alle condizioni economiche del soggetto richiedente.
Una volta stabilita la presenza dei requisiti, sono previste diverse tipologie di rateizzazione:
- ordinaria, per importi fino a 60 mila,
- straordinaria, per importi oltre 60 mila euro.
Come funziona la richiesta di rateazione ordinaria?
Se gli importi delle cartelle da rateizzare arrivano fino a 60 mila euro, è possibile ottenere la rateizzazione ordinaria, che consente di pagare con un massimo di 72 rate (6 anni) con rate costanti o crescenti.
Per ottenere la rateizzazione, sarà necessario dichiarare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, ma non sarà necessario aggiungere alcuna documentazione comprovante.
Come funziona la rateizzazione straordinaria?
Se si vuole ottenere un piano di rateazione più lungo, fino a 120 rate con rate costanti (10 anni), sarà invece necessario dimostrare la propria incapacità di pagare il debito con la rateizzazione ordinaria.
Come si richiede la rateizzazione ordinaria delle cartelle di pagamento?
E’ possibile richiederla con due modalità:
- direttamente on-line tramite il servizio “Rateizza adesso” presente nell’area riservata*;
- compilando il modello R1 da inviare via pec agli specifici indirizzi riportati all’interno del modello stesso.
Posso presentare domanda anche nel caso in cui non ho pagato in tutto o in parte, o ho pagati in ritardo in caso di Rottamazione, Saldo e stralcio, e definizione agevolata?
Si, grazie al “Decreto Rilnacio” (DL n. 34/2020), possono presentare la domanda di rateizzazione per le somme ancora dovute (dilazione del pagamento ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973) anche i soggetti per i quali si è determinata l’inefficacia della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme in scadenza nel 2019.
In quali casi decade la rateizzazione delle cartelle di pagamento?
La rateizzazione decade nei seguenti casi:
- inadempienza, mancato pagamento di alcune delle rate del piano di ammortamento
- assoggettamento del richiedente ad una procedura concorsuale;
- decesso del richiedente;
- società cancellate dal registro delle imprese.
Cosa succede se la rateazione decade?
Se la rateazione decade, le azioni di recupero dell’Agenzia della riscossione che prima erano sospese, possono riprendere.
Dopo quante rate non pagate decade il piano di rateazione?
Dipende da quando è stato avviato il piano di rateazione.
- per quelle in essere all’8 marzo 2020 (21 febbraio nel caso di soggetti residenti nella cosiddetta ex “zona rossa”), la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive (come previsto dal decreto fiscale);
- per quelle concesse dopo l’8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive (come previsto dal “decreto ristori);
- se presentate e concesse successivamente al 1° gennaio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive (prima del DL Aiuti erano 5 rate).
Se la rateizzazione è decaduta, posso chiederne una nuova?
Nel caso di decadenza per inadempienza, è possibile nuovamente accedere all’istituto della rateizzazione sia per gli stessi debiti che per altri debiti, solo dopo aver regolarizzato l’importo delle rate scadute, calcolate alla data di presentazione della nuova richiesta di rateizzazione, della rateizzazione decaduta, fermo restando, nel caso la decadenza si fosse concretizzata prima dell’8 marzo 2020, quanto previsto dalle specifiche disposizioni intervenute nel corso del periodo emergenziale.
Qualora la rateizzazione riguardi gli stessi debiti di una precedente rateizzazione decaduta, il nuovo piano potrà essere concesso per un numero massimo di rate non superiore a quello residuo, alla data della nuova istanza, del piano per il quale si richiede la riammissione.
Cosa succede se una volta avviata la rateizzazione delle cartelle di pagamento le mie condizioni finanziarie peggiorano e non posso più far fronte alle rate?
Chi ha ottenuto un piano di rateizzazione, non decaduto, e si trova in una condizione di peggioramento economico, può richiedere di allungare i tempi di pagamento delle rate. La proroga, può essere richiesta una sola volta, può essere ordinaria, fino a un massimo di ulteriori 72 rate (6 anni) o straordinaria, fino a un massimo di 120 rate (10 anni).
Per la richiesta di proroga è necessario presentare una domanda motivata dichiarando che, successivamente alla concessione della rateizzazione, si è verificato un peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.