Scade il 4 novembre la possibilità di inviare all’Agenzia delle entrate la comunicazione relativa alle spese di sanificazione e acquisto DPI sostenute da giugno ad agosto 2021 per ottenere il credito d’imposta introdotto dall’articolo 32 D.L. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis).
Scade il 4 novembre la possibilità di inviare all’Agenzia delle entrate la comunicazione relativa alle spese di sanificazione e acquisto DPI sostenute da giugno ad agosto 2021 per ottenere il credito d’imposta introdotto dall’articolo 32 D.L. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis).
Per poter godere del credito d’imposta è necessario inviare una comunicazione analoga a quella già inviata nel 2020.
In che misura spetta il credito? Con quali limiti?
Il credito spetta nella misura del 30% (teorica) delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, ma è necessario rispettare due limiti:
- euro 60.000 di credito per beneficiario;
- 200 milioni di euro di spesa complessiva.
Anche per il calcolo di questo credito, la percentuale del 30% è puramente teorica, sarà l’agenzia delle entrate a stabilire il credito effettivo dopo aver raccolto le comunicazioni e spartito importo disponibile su di esse. Entro l’11 novembre 2021 tale percentuale sarà comunicata ai beneficiari.
Quali sono i beneficiari?
Sono molti i beneficiari della misura.
- esercenti attività d’impresa, arti e professioni,
- enti non commerciali compresi enti del Terzo settore e enti religiosi civilmente riconosciuti
- strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale “munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast”, requisito quest’ultimo modificato in sede di conversione in Legge del Decreto Sostegni-bis.
Quali spese possono essere considerate?
Novità rispetto al a precedente versione, tra voci di costo ammissibili ci sono le spese di somministrazione di tamponi Covid-19 a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai beneficiari.
Possiamo individuare le seguenti categorie:
- le spese di sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- le spese di somministrazione di tamponi suddette;
- le spese per l’acquisto di DPI, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- le spese di acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- le spese di acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, incluse le eventuali spese di installazione;
- le spese di acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione
Come posso individuare il periodo di riferimento?
Per individuare il profilo temporale, è necessario considerare che le spese devono essere state “sostenute” nel trimestre giugno-luglio-agosto 2021, e per stabilire quali sono vanno considerati i seguenti criteri:
- criterio di competenza per i soggetti in contabilità ordinaria;
- criterio di cassa per i soggetti in contabilità semplificata ed esercenti arti e professioni;
- rilevanza della data di registrazione del documento contabile per le imprese minori che abbiano optato per l’articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973.
Come posso utilizzare il credito d’imposta?
Il credito può essere utilizzato esclusivamente due modalità di utilizzo diretto:
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese,
- in compensazione F24.
Quando potrò utilizzare il credito? Con quale codice tributo?
In compensazione il credito potrà essere utilizzato a partire dal primo giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate che stabilisce la percentuale di fruizione del credito
Se la percentuale di fruizione verrà resa nota con provvedimento delle Entrate pubblicato venerdì 12.11.2021, la compensazione sarà possibile a partire da lunedì 15.11.2021 mediante utilizzo del codice tributo che sarà istituito.
Posso Cedere il credito d’imposta?
No, ad oggi la cessione del credito sanificazione 2021 a terzi non è prevista.
Il credito di imposta sanificazione 2021 È soggetto a tassazione?
Il credito d’imposta sanificazione 2021, è fiscalmente irrilevante e la compensazione non si conta per il rispetto dei limiti di compensazione di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all’articolo 34 L. 388/2000.
Questa misura è conveniente?
In effetti questa misura non è particolarmente munifica sugli importi piccoli. La percentuale iniziale del 30% che servirà per calcolare il credito verrà parametrizzata alle risorse disponibili con la conseguenza che non sarà possibile stabilire in anticipo a convenienza della misura. Considerando il costo della procedura (nel caso in cui i contribuente non si inserisca la domanda in autonomia) potrebbe essere che la misura renda meno di quello che costa.
Per esempio, su una spesa di 250 euro, ipotizziamo un credito del 25% (ma potrebbe essere anche meno, o anche molto meno, per ora non lo sappiamo), il credito maturato sarebbe di 50 euro, dal quale andrebbero tolti gli eventuali costi della procedura.