Il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (“Sostegni-bis”) introduce una agevolazione specifica per le imprese del settore turistico, degli stabilimenti termali e per il settore del commercio. Si tratta dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali che ha limiti e vincoli dei quali è bene essere informati.
Il decreto “Sostegni-bis” introduce una nuova agevolazione specifica per il settore del turismo e degli stabilimenti termali, e per il settore del commercio.
Il calcolo dell’incentivo, ed ha un meccanismo simile a quello per l’esonero alternativo agli ammortizzatori sociali già visto nei DL nn. 104/2020, 137/2020 e nella Legge n. 178/2020.
Come viene calcolato e quando scade?
L’esonero dal versamento dei contributi previdenziali è quantificato nel limite della contribuzione previdenziale calcolata sul doppio delle ore
di cassa integrazione fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.
Si può utilizzare entro il 31 dicembre 2021.
Quali sono i soggetti destinatari dell’agevolazione?
I destinatari sono i datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio ma non è ancora possibile conoscere i dettagli.
l’INPS non ha ancora rilasciato le istruzioni per individuare con esattezza la platea delle imprese interessate. Possiamo ritenere che verrà utilizzata la Circolare INPS n. 65/2021 (cfr. Aggiornamento AP n. 214/2021) che già aveva individuato l’insieme di interesse, mentre per il settore del commercio probabilmente si farà riferimento alla lettera “G”
Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli” della classificazione ATECO; è comunque opportuno attendere le indicazioni ufficiali dell’INPS in merito.
A quanto ammonta l’agevolazione?
- La decontribuzione in esame è stabilita in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei medesimi datori di lavoro,
- nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021,
- da fruire entro il 31 dicembre 2021,
- riparametrato e applicato su base mensile.
NB Non costituiscono oggetto di sgravio i premi e contributi dovuti all’INAIL.
Di fatto, l’importo dell’agevolazione dovrà essere calcolato come la contribuzione previdenziale relativa al doppio delle ore di cassa integrazione utilizzate dagli stessi datori di lavoro nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021. Diversamente dagli altri esoneri alternativi agli ammortizzatori sociali è invece la modalità di fruizione: il fatto che l’incentivo sia “riparametrato e applicato su base mensile” sembra intendere che una volta quantificato l’incentivo spettante lo si debba fruire in quote mensili di eguale importo, entro il mese di dicembre 2021.
Cosa è necessario attendere perchè la misura sia applicabile?
Innanzitutto attendiamo le istruzioni operative dell’INPS sulla modalità di fruizione.
Sarà poi necessario attendere anche l’approvazione dell’Unione Europea che ha fino al 31/12/2021 per approvare la misura e renderla cosi’ applicabile secondo la previsione del comma 5 dell’art. 43 del DL n. 73/2021 che ad essa rimanda.
Quali limiti comporta la concessione dell’agevolazione?
I requisiti principali per accedere alla decontribuzione sono:
- l’appartenenza ad uno dei settori interessati e
- l’aver utilizzato ore di integrazione salariale nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.
Tuttavia è necessario considerare che per i datori di lavoro che accedono a questa misura l’art. 8 del DL n. 41/2021 prevede ai commi 9-11 la sospensione dei licenziamenti. In particolare sono sospese le procedure di cui alla Legge n. 223/1991 e all’art. 3 della L. 604/1996 relative ai licenziamenti collettivi e ai licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.
Quali conseguenze per la violazione del divieto del licenziamento?
Per le aziende che violano la disposizione che vieta il licenziamento sono diverse:
- la revoca dall’esonero contributivo,
- l’impossibilitò di presentare domanda di integrazione salariale ai sensi dell’art. 8 del DL n. 41/2021, qualora ne avesse ipoteticamente bisogno.
L’esonero contributivo è compatibile con altre agevolazioni?
L’esonero contributivo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote di finanziamento previsti dalla normativa ma solamente nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e solamente in relazione alle misure che prevedono a loro volta la cumulabilità.