Vediamo cos’è la patente a punti per l’edilizia, come funziona , e cosa è necessario fare per averla.
Cos’è e da quando è obbligatoria la patente a punti per i cantieri edili?
La norma di riferimento per la patente a punti è l’art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti) del Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs.. 9 aprile 2008, n. 81), riscritto integralmente dal D.L. 19/2024.
Dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente a punti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a).
Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.
Come funziona la patente a punti per l’edilizia?
La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, con una dotazione pari o superiore a 15 crediti. La presenza di tutti i crediti garantisce che l’impresa ha tutte le carte in regola per operare. In caso di patente con punteggio inferiore a quindici crediti, all’azienda è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, ma solo quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.
Tale punteggio è di fondamentale importanza poiché funge da indicatore ufficiale dell’idoneità dell’azienda a operare nel settore edilizio, attestando la sua capacità e serietà nell’adottare politiche di sicurezza efficaci.
Quali soggetti non sono obbligati al sistema della patente a punti?
Non sono obbligati al possesso della patente a punti:
• coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
• le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.
Ricordiamo che le Società organismi di attestazione (SOA) sono organismi di diritto privato che, su autorizzazione dell’Autorità nazionale anticorruzione, accertano l’esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici degli elementi di qualificazione, ossia della conformità dei requisiti alle disposizioni comunitarie.
Quali sono i requisiti per il rilascio della patente a punti per i cantieri edili?
La patente a punti è rilasciata presso la competente sede territoriale dell’Ispettorato, previo soddisfacimento dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:
a. iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
b. adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, come stabilito dall’articolo 37;
c. adempimento degli obblighi formativi da parte dei lavoratori autonomi, come previsto dal decreto;
d. possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
e. possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
f. possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF) ma solo in alcuni casi;
g. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Il rilascio è automatico e all’esito della richiesta, verrà generato un codice univoco associato alla patente, che avrà un formato digitale.
In quale caso è necessario anche il possesso del DURF?
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 1/2020, ha chiarito che hanno l’onere di verificare il versamento delle ritenute fiscali riferite ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio:
- i committenti che affidano il compimento di un’opera o di un servizio di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa,
- tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali, caratterizzati comunque da un prevalente utilizzo di manodopera,
- presso le sedi di attività del committente,
- con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.
Quindi anche se il lavoro supera i 200 mila euro all’anno, va posta attenzione alla modalità di erogazione del lavoro per verificare se il DURF è necessario o meno.
La domanda può già essere presentata?
Il portale on line che darà la possibilità di presentare le domande non è ancora on line, ma dovrebbe essere attivo dal 1 ottobre 2024.
In attesa dell’attivazione, è possibile richiedere la patente tramite una autodichiarazione da inviare via PEC. Si ricorda che la responsabilità per il rilascio di una falsa dichiarazione è penale.
Cosa è necessario fare per poter entrare in cantiere fino al 31 ottobre 2024?
Non potendo ancora effettuare la richiesta sul portale, le aziende possono presentare una autocertificazione dei requisiti richiesti inviandola via PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it
NOTA BENE: l’autocertificazione è valida fino al 31/10/2024 e non consente di operare nei cantieri temporanei e mobili a partire dal 1° novembre 2024
La dichiarazione è resa con la RESPONSABILITA’ PENALE di quanto dichiarato, è quindi fondamentale che le imprese verifichino il reale possesso dei requisiti dichiarati per non incorrere in responsabilità.
E’ possibile ottenere crediti ulteriori rispetto ai primi trenta caricati sulla patente per l’edilizia?
Il numero dei punti caricati sulla patente aumenta fino ad un massimo di 100 crediti, in presenza di alcune condizioni o eventi ritenuti virtuosi, come:
- la storicità delle aziende (in base alla data di iscrizione in C.C.I.A.A.);
- gli interventi e gli investimenti delle imprese in tema di salute e sicurezza;
- il numero dei dipendenti;
- il possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano Edile;
- attività, certificazioni, investimenti e formazione specifica.
Aumenta anche di 1 credito per ciascun biennio successivo al rilascio, fino ad un massimo di 20 crediti.
Il riconoscimento dei crediti aggiuntivi può avvenire al momento di presentazione della domanda se i requisiti sono già in possesso del richiedente, o successivamente su richiesta sulla piattaforma informatica.
I crediti aggiuntivi possono essere richiesti nei casi sottostanti.
E’ possibile perdere i crediti acquisiti?
Si, è possibile che i crediti vengano persi nel caso in cui siano presenti alcune violazioni, nello specifico relative alla normativa della sicurezza, e nel caso di infortuni gravi (5-20 crediti) o malattia professionale (10 crediti).
E’ possibile recuperare i crediti persi?
Si, è possibile recuperare fino a 15 crediti attraverso percorsi di formazione e con investimenti in materia di salute e sicurezza, ma solo dopo che gli interventi sono stati valutati da parte di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dell’INAIL.
Cosa succede se entro in cantiere senza la patente a punti per l’edilizia?
Se l’azienda entra in cantiere senza la patente o con una patente che ha meno di 15 crediti, potrà essere sanzionata per un importo pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque con importo non inferiore a euro 6.000, sanzione non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis del D.lgs. n. 81/2008.
A questo si aggiunge l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.
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