La rottamazione quater

Rottamazione quater

Vediamo come funziona la definizione agevolata dei ruoli, la c.d. rottamazione quater e cosa fare per attivarla.

Chi sono gli interessati?

Se tu o la tua azienda non avete nessuna somma iscritta a ruolo, questo articolo non ti riguarda. In caso contrario, prosegui la lettura per vedere se hai i requisiti per questa nuova opportunità.

Come funziona la rottamazione quater?

Cos’è la definizione agevolata dei ruoli, detta anche rottamazione quater?
Si tratta di una nuova iniziativa per definire in modo agevolato i carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.
La definizione agevolata è la possibilità di estinguere il debito, senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio, effettuando il pagamento integrale o rateale. Una possibilità che può essere estremamente conveniente.

Quali importi sono oggetto della rottamazione quater, la definizione agevolata dei ruoli?

La rottamazione quater, o definizione agevolata dei ruoli ha per oggetto le somme:
• affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale;
• maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di rimborso spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.
Al fine della determinazione di quanto dovuto, sono considerati esclusivamente gli importi già versati a titolo di capitale compresi nei carichi affidati, nonché di rimborso delle spese.
La definizione agevolata interessa anche i carichi affidati all’Agente della riscossione che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex Legge n. 3/2012, nonché per ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore ex D.lgs. n. 14/2019.

Possono essere rottamate anche somme relative alle vecchie rottamazioni?

Si, la rottamazione quater permette di rimettersi in riga anche in relazione a definizioni che sono diventate inefficaci con oggetto debiti relativi a carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 2000 – 2017 oggetto delle dichiarazioni riguardanti:
• la definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2016 (“rottamazione” ex art. 6, comma 2, DL n. 193/2016);
• la definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2016 e dall’1.1 al 30.9.2017 (“rottamazione-bis” ex art. 1, comma 5, DL n. 148/2017);
• la definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 (“rottamazione-ter” ex art. 3, comma 5, DL n. 119/2018);
• la definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 a favore delle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica (“saldo e stralcio” ex art. 1, comma 189, Legge n. 145/2018);
• la riapertura della definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 (“rottamazione-ter” e “saldo e stralcio” ex art. 16-bis, commi 1 e 2, DL n. 34/2019).

E’ possibile rottamare anche sanzioni amministrative diverse da quelle tributarie?

In sede di approvazione è previsto che, analogamente alle sanzioni per violazioni del Codice della Strada, la rottamazione in esame è consentita, limitatamente agli interessi e alle somme maturate a titolo di aggio, anche con riferimento alle sanzioni amministrative diverse da quelle riferite a violazioni tributarie o violazione degli obblighi relativi ai contributi / premi previdenziali. L’Agente della riscossione fornisce al debitore, nell’area riservata del proprio sito Internet, i dati necessari per l’individuazione dei carichi definibili.

E’ possibile rottamare anche i debiti relativi alle casse di previdenza?

La sanatoria in esame interessa anche i debiti risultanti da carichi affidati agli Agenti della riscossione da parte degli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 509/94 (Casse previdenziali professionisti, tra cui INARCASSA, CDC, ENPAV, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (per i professionisti privi di Cassa previdenziale di categoria), a fronte dell’adozione di apposite delibere entro il 31.1.2023.

Quali sono le somme che NON è possibile rottamare?

  • I carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1 gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022.

E inoltre, i carichi relativi a:

  • Somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di stato,
    • crediti da pronunce di condanna della corte dei conti
  • multe ammende e sanzioni pecuniare da provvedimenti e sentenze penali di condanna,
  • risorse proprie tradizionali dell’U.E. e l’IVA riscossa all’importazione

E per finire:

  • Le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo di avvisi di pagamento,
  • i carichi affidati dagli enti previdenziali o casse di diritto privato che non hanno provveduto entro il 31 gennaio ad emanare uno specifico provvedimento che consentiva loro di ricomprendere tali carichi nell’agevolazione.

Quali sono le modalità di adesione della rottamazione quater?

Il soggetto interessato deve manifestare all’Agente della riscossione la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un’apposita dichiarazione da presentare con apposito modello.
Nella dichiarazione va indicato, tra l’altro, il numero di rate scelto e la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l’impegno a rinunciare a tali giudizi.
L’estinzione del giudizio richiede l’effettivo perfezionamento della definizione e la produzione in giudizio della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in mancanza il Giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
Per beneficiare degli effetti della definizione, la dichiarazione va presentata anche dai soggetti che, a seguito di pagamenti parziali, hanno già corrisposto integralmente le somme dovute relativamente ai carichi in esame.

Entro quando è necessario manifestare la volontà di aderire?

• entro il 30.4.2023 (entro tale termine è possibile integrare una dichiarazione già presentata);

Con che tempistica dovranno essere pagate le somme della rottamazione quater?


Entro il 30.6.2023 l’Agente comunica al debitore quanto dovuto per la definizione, l’importo delle singole rate nonché giorno e mese di scadenza delle stesse.
Come accennato, il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato:
• in unica soluzione entro il 31.7.2023;
• in un massimo di 18 rate di pari importo. In tal caso:
− la prima e seconda rata, ciascuna pari al 10% delle somme complessivamente dovute, vanno corrisposte rispettivamente entro il 31.7.2023 e 30.11.2023. Le restanti rate, di pari ammontare, devono essere versate entro il 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2024. Dall’1.8.2023 sulle rate sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo;
− non è applicabile la dilazione ex art. 19, DPR n. 602/73 prevista in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente.

In quale modo è possibile effettuare i pagamenti?

  • mediante domiciliazione sul c/c indicato dal debitore nella domanda di definizione;
  • mediante i moduli precompilati allegati alla comunicazione dell’Agente della riscossione;
  • presso gli sportelli dell’Agente della riscossione
  • Attenzionenon è prevista la compensazione.

Quali sono gli effetti della definizione agevolata c.d. rottamazione quater?

A seguito della presentazione della domanda di definizione, relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto:

  • sono sospesi i termini di prescrizione / decadenza, nonché, fino alla scadenza della prima / unica rata di quanto dovuto per la definizione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione (al 31.7.2023 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate);
  • l’Agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche, proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
  • il debitore non è considerato inadempiente ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis, DPR n. 602/73 ai fini dell’erogazione dei rimborsi d’imposta / pagamenti di crediti vantati nei confronti della P.A.;

Posso ricevere il DURC positivo mentre viene perfezionata la definizione agevolata?

Si, il DURC è rilasciato, ai sensi dell’art. 54, DL n. 50/2017, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di avvalersi della definizione agevolata.

Come attivo la definizione agevolata avvalendomi del servizio dello Studio?

Per farlo è sufficiente attivare il servizio cliccando sul pulsante qui sotto e compilare il form:

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