I gestori di alberghi, ristoranti e bar che somministrano cibi e bevande al tavolo al chiuso, i teatri, i cinema e le sale per i concerti, le strutture sportive, palestre, piscine e parchi acquatici, sono tutti soggetti al green pass dal 6 agosto 2021.
Proviamo a fare un po’ di chiarezza nella grande confusione che riguarda gli obblighi di verifica, l’uso dell’app e gestione dei dipendenti.
Come viene verificato il possesso del Green pass?
I soggetti che necessitano di controllare la presenza del Green pass dovranno scaricare l’applicazione VerificaC19 su un dispositivo che dovrà essere posizionato all’ingresso del lovale.
Quali soggetti possono richiedere il Green pass ai clienti?
Possono richiederlo solamente i collaboratori nominati a questo scopo dal datore di lavoro, che dovrà fornire loro le istruzioni sull’uso dell’app e sul rispetto della normativa.
Gli esercenti o i loro delegati possono chiedere il documento di identità ai clienti per verificare il posssesso del Green Pass?
Contrariamente a quanto si pensa, anche gli esercenti possono richiedere un documento di identità, allo scopo di verificare che il Green pass presentato sia autenticamente riferito alla persona che lo esibisce.
Che caratteristiche ha l’app VerificaC19?
VerificaC19 è l’applicazione ufficiale nazionale che consente di verificare il Green pass, ed è gratuita. L’applicazione non memorizza informazioni sensibili, non necessità di connessione ad internet se non per verificare ed eseguire eventuali aggiornamenti, ed è in grado di verificare anche il certificato verde europeo EU DIGITAL COVID CERTIFICATE
Come si usa la app Verifica C19?
Quando il cliente mostra il QR code, questo viene scansionato attraverso l’app. Possoo verificarsi tre situazioni:
- schermata verde: la certificazione è valida per l’Italia e l’Europa;
- schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l’Italia;
- schermata rossa: la certificazione non viene considerata valida, e questo accade nelle ipotesi seguenti:
- Certificazione verde Covid-19 non autentica,
- Certificazione non ancora valida”,
- “Errore di lettura Qr code, oppure non è una certificazione verde Covid-19”, ad esempio in per problemi di inquadratura,
- “Certificazione non valida”, se il QR code che non rispetta le specifiche europee dell’Eu Digital Covid Certificate.
A chi mi rivolgo se l’app non funziona?
Se l’app non risponde come dovrebbe, per prima cosa consigliamo di disinstallarla e installarla nuovamente. Spesso in questo modo si risolve il problema, ma se cosi’ non fosse dalle 8 alle 20 si può chiamare il numero verde dalle 8 alle 20.
Il QR contiene i miei dati sanitari?
No, la lettura del QR code non da accesso a nessun dato sanitario, non è possibile quindi sapere se la certificazione deriva da un tampone, da un vaccino o dalla guarigione.
I lavoratori delle attività per cui è previsto il Green pass hanno l’obbligo di vaccinarsi?
No, a parte il caso del settore sanitario Negli altri casi non è previsto l’obbligo di vaccinazione.
Il datore di lavoro può obblicare i dipendenti a sottoporsi al vaccino o al tampone?
No, l’art. 5 dello Statuto dei Lavoratori vieta gli accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Tuttavia il medico competente può introdurre il test nel protocollo aziendale in accordo con le RLS e con le rappresentanze sindacali, su base volontaria.
Il datore di lavoro può richiedere il Green pass ai lavoratori?
No, solo il medico competente è legittimato a trattare i dati sanitari dei lavoratori e a verificarne l’idoneità ad una mansione specifica. Se il lavoratore viene giudicato non idoneo alla masione specifica, il datore lo deve adibire dove possibile a mansioni equivalenti o inferiori garantendo lo stesso trattamento delle mansioni di provenienza (art. 42 D.Lgs. n. 81/2008).
Dove posso consultare le linee del garante della privacy a proposito di Covid-19?
Le linee guida possono essere reperite direttamente sul sito del garante della privacy.
Cosa succede se un dipendente non si vuole vaccinare?
Ricordando che l’ordinanza non è una legge, ma è significativa dell’orientamento della giurisprudenza, facciamo presente che il tribunale di Modena con l’ordinanza numero 2467 ha cercato di dare una risposta a questa domanda.
Secondo il giudice, il datore di lavoro è il garante della salute e della sicurezza dei dipendenti oltre che dei terzi che si trovano all’interno dei locali aziendali. Ha quindi l’obbligo, ai sensi dell’articolo 2087 del codice civile, di adottare le misure di prevenzione e protezione necessarie a garantire la salute dei lavoratori.
La direttiva U.E. 2020/739 dello scorso giugno include il COVID-19 tra gli agenti biologici da cui è obbligatoria la protezione negli ambienti di lavoro. Quindi per il giudice non basta più l’uso della mascherina, il datore di lavoro potrebbe allontanare il collaboratore non vaccinato con relativa sospensione della retribuzione se non può collocarlo in un’altra mansione che non prevede contatti con l’utenza.
Non si tratterebbe di una sanzione disciplinare, ma di una azione a tutela di chi lavora negli ambienti aziendali.