Non hai inviato una fattura elettronica? Niente paura, a tutto c’è rimedio, vediamo come.
Non ho inviato una fattura elettronica, posso rimediare?
Certamente, puoi rimediare inviando la fattura in ritardo. Questo comporterà una sanzione ma regolarizzerà la tua posizione.
Quali sono i termini per emettere ed inviare le fatture?
Dipende dal tipo di fattura che viene emessa.
Le fatture possono essere IMMEDIATE o DIFFERITE.
Cosa accade per le fatture immediate?
La fattura immediata deve essere emessa ai fini IVA entro un termine che dipende dal tipo di operazione.
La data di emissione, quella che compare nella fattura come data del documento, nei vari casi è la seguente:
- la data di stipula dell’atto per i beni immobili
- il giorno in cui è avvenuto il pagamento del corrispettivo nelle prestazioni di servizi
- la consegna o spedizione del bene nelle vendite di cose mobili
La trasmissione, invece, può avvenire in un momento successivo.
In particolare, per la fattura immediata elettronica l’invio deve essere effettuato entro 12 giorni dalla data dell’operazione.
Possiamo vedere un esempio?
Nell’ipotesi che la fattura abbia ad oggetto la vendita di un bene in data 1 settembre, è possibile:
- emettere e inviata allo SdI la fattura lo stesso giorno della “data dell’operazione”, ovvero il 1 settembre;
- emettere la fattura l’1 settembre 2021 e inviarla entro 12 giorni allo SdI. Nel nostro esempio il termine ultime per l’invio allo Sdi è il 12 settembre.
Cosa accade per le fatture differite?
All’interno dello stesso mese, è possibile fatturare prestazioni o vendite in una fattura che ha una data differente, purchè entro il quindicesimo giorno del mese succesivo a quello dell’effettuazione dell’operazione. Sarà necessario indicare nella fattura gli estremi del DDT o del documento relativo all’operazione.
La data di emissione della fattura differita sarà quella in cui è effettuata l’operazione (cessione di beni o prestazione di servizi), ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo.
Attenzione: se il corrispettivo è corrisposto parzialmente, sarà necessario comunque emettere fattura per la parte corrisposta.
La trasmissione allo SDI delle fatture differite può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
L’agenzia delle Entrate con la circolare 14/E/2019 ha chiarito che:
- la data della fattura differita, in presenza di più operazioni effettuate nel mese documentate da ddt o da documento analogo, corrisponde alla data dell’ultima operazione effettuata nel mese (quindi con la data dell’ultimo ddt emesso)
- la fattura differita può essere trasmessa allo SdI in uno dei qualsiasi giorni che intercorrono tra il 1° e il 15 del mese successivo
Possiamo vedere un esempio?
Fattura differita relativa a tre cessioni effettuate nel mese di gennaio e precisamente nei giorni 1, 5 e 28 gennaio.
La data della fattura emessa coincide con l’ultima cessione, che nel nostro esempio è il 28 gennaio. Il termine per l’invio della fattura elettronica allo SDI è il 15 del mese successivo, quindi il 15 febbraio nell’esempio.
Quali sono le sanzioni per l’invio tardivo della fattura elettronica?
L’art’ 6 del D.Lgs. 471/1997 stabilisce le sanzioni in caso di errata o omessa fatturazione delle fatture elettroniche:
- omessa / tardiva / errata fatturazione: sanzione dal 90% al 180% con un minimo di 500 euro
- violazione fatturazione che non modifica la liquidazione iva: sanzione da 250 euro a 2.000 euro
- violazione fatturazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a iva o reverse charge: sanzione dal 5% al 10% dei corrispettivi con un minimo di 500 euro. Se la violazione non influisce sulla liquidazione iva o ai fini della determinazione del reddito la sanzione applicabile è minimo di 250 euro fino a un massimo di 2.000 euro
- violazione meramente formale: nessuna sanzione
CASO SANZIONI
omessa / tardiva / errata fatturazione sanzione dal 90% al 180% con un minimo di 500 euro
violazione fatturazione che non modifica la liquidazione iva sanzione da 250 euro a 2.000 euro
violazione fatturazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a iva o reverse charge sanzione dal 5% al 10% dei corrispettivi con un minimo di 500 euro.
Se la violazione non influisce sulla liquidazione iva o ai fini della determinazione del reddito sanzione applicabile è minimo di 250 euro fino a un massimo di 2.000 euro
violazione meramente formale nessuna sanzione
CASO | SANZIONI |
omessa / tardiva / errata fatturazione | dal 90% al 180% con un minimo di 500 euro |
violazione fatturazione che non modifica la liquidazione iva | da 250 euro a 2.000 euro |
violazione fatturazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a iva o reverse charge | dal 5% al 10% dei corrispettivi con un minimo di 500 euro. |
Se la violazione non influisce sulla liquidazione iva o ai fini della determinazione del reddito | minimo di 250 euro fino a un massimo di 2.000 euro |
violazione meramente formale | nessuna |
Attenzione: se la violazione riguarda diversi adempimenti connessi alla fatturazione di una stessa operazione, la sanzione è applicata una sola volta.
Posso utilizzare il ravvedimento operoso per regolarizzare la situazione?
Certamente, è possibile ravvedimentare calcolando e pagando le sanzioni utilizzando il codice tributo 8911 e l’anno di riferimento della violazione.
ATTENZIONE: Potrebbe essere necessario sanare errori nella liquidazione dell’IVA, in questo caso sarebbe necessario calcolare separatamente la sanzione relativa.
ATTENZIONE : A seconda del problema, il ravvedimento operoso potrebbe non essere la soluzione più conveniente. Esiste infatti l’istituto del CUMULO GIURIDICO che consente di calcolare le sanzioni cumulative relativamente a più invii tardivi.
E’ sempre meglio sentire prima il consulente e non dedicarsi al fai da te nelle regolarizzazioni.
