Per sostenere le imprese e i lavoratori il D.L. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis) prevede una serie di nuove misure, oltre all’estensione, al potenziamento e alla proroga dei principali crediti d’imposta del 2020. Vediamo quali sono i principali crediti di imposta del Decreto Sostegni Bis.
Credito d’imposta locazioni
(Art. 4)
In tema di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28 D.L. 34/2020(Decreto Rilancio), sono previste due proroghe:
- proroga al 31.07.2021 del credito d’imposta a favore delle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator;
- proroga ai mesi da gennaio a maggio 2021 ed estensione ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel 2019, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Attenzione: in questo caso le modalità di calcolo del calo del fatturato sono cambiate rispetto alla misura precedente (l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi registrato nel periodo compreso tra il 01.04.2020-31.03.2021 deve risultare inferiore di almeno il 30% rispetto a quello registrato nel periodo 01.04.2019-31.03.2020).
Credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico alberghiere
(Art. 7 co. 5)
La misura è prorogata di un anno al periodo d’imposta in corso al 2022 del credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all’articolo 79 D.L. 104/2020 (Decreto Agosto).
Credito d’imposta giacenze dei settori tessile e moda
(Art. 8 co. 1)
Per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nei settori tessile, della moda e degli accessori la misura di cui all’articolo 48-bis, D.L. 34/2020 (c.d.Decreto Rilancio) è stata prorogata e potenziata:
- il periodo d’imposta è stato prorogato al 2021;
- il tetto di spesa è stato potenziato con uno stanziamento a 95 milioni di euro per l’anno 2021 e stanziamento di 150 milioni di euro, che costituiscono limite di spesa, per l’anno 2022;
- è stato introdotto l’obbligo di comunicazione all’AdE;
- sono stati definiti i termini di emanazione del D.M., che definisce i criteri di individuazione dei settori economici ammissibili, fissato al 15.06.2021 e il termine di emanazione del Provvedimento del Direttore dell’AdE, che definisce modalità, termini di presentazione e contenuto della comunicazione, fissato al 25.06.2021.
Credito d’imposta per investimenti pubblicitari in favore del settore sportivo
(Art. 10 co. 1 e 2)
Il credito d’imposta sugli investimenti in campagne pubblicitarie effettuate da società e associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che investono nei settori giovanili, di cui all’articolo 81 D.L. 104/2020(Decreto Agosto), è stata prorogata alle spese sostenute dal 01.01.2021 al 31.12.2021 e ne è stato potenziato lo stanziamento.
Credito d’imposta investimenti in beni strumentali
(Art. 20)
Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, viene ampliato e viene prevista un’unica quota annuale compensabile, indipendentemente dal volume di ricavi o compensi del beneficiario. , con riferimento agli investimenti:
- per gli investimenti in beni materiali ordinari (diversi da quelli inclusi nell’Allegato A annesso alla L. 232/2016);
- effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021.
- Gli investimenti in beni immateriali ordinari (diversi da quelli inclusi nell’Allegato B annesso alla L. 232/2016) restano fruibili in unica soluzione solo dai soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro.
Nuovo credito d’imposta sanificazione e acquisto DPI
(Art. 32)
Viene disposto un nuovo credito di imposta relativo alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 in particolare per le spese seguenti:
- sanificazione degli ambienti di svolgimento dell’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati;
- somministrazione tamponi per Covid-19 ai lavoratori;
- acquisto di DPI (mascherine, guanti, visiere, occhiali protettivi, tute di protezione e calzari);
- acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- acquisto altri dispositivi di sicurezza (termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, incluse le spese di installazione);
- acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (barriere e pannelli protettivi, incluse le spese di installazione).
Il credito d’imposta è riconosciuto a favore delle imprese, esercenti arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale.
Il credito viene concesso in misura pari al 30% delle spese ammissibili, entro il tetto di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.
Il credito d’imposta:
- è utilizzabile alternativamente in dichiarazione dei redditi ovvero in compensazione;
- è fiscalmente irrilevante.
I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta sono demandati ad un prossimo (il termine non è definito) provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Nuovo credito d’imposta per farmaci innovativi
(Art. 31)
Infine viene introdotto un nuovo credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano progetti di R&S in materia di farmaci innovativi, inclusi i vaccini, che ammonta al 20% dei costi sostenuti dal 01.06.2021 al 31.12.2030 (con un massimale di credito di 20 milioni di euro annui per beneficiario) in attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità necessari, come indicati dall’articolo 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014, ad esclusione dei costi relativi agli immobili e ai terreni.
Il credito d’imposta:
- spetta anche alle imprese residenti o alle S.O. che svolgono attività su commessa estera;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivoalla maturazione del credito;
- è fiscalmente irrilevante;
- non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi sottoforma di credito d’imposta R&S (ad esempio, il credito R&S ex articolo 1, comma 200, L. 160/2019).
