Hai omesso un versamento d’imposta e vuoi regolarizzare la tua posizione? Ti viene in aiuto i ravvedimento operoso, vediamo come funziona.
A cosa serve il ravvedimento operoso?
Il ravvedimento operoso è un metodo per regolarizzare la posizione di chi ha omesso di versare le imposte o le ha pagate in modo insufficiente. Il fatto che il contribuente si “ravvede” e procede in autonomia a regolarizzare la sua situazione debitoria nei confronti dell’erario, gli permette di ottenere una riduzione delle sanzioni (articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997).
La sanzione ordinariamente prevista per omesso o insufficiente versamento, ai sensi dell’art. 13, c. 1, D.Lgs. n. 471/1997, è pari al 30% delle somme non versate o versate in ritardo. La riduzione di tale sanzione è in funzione della tempestività con cui il contribuente procede, in autonomia, alla sua regolarizzazione.
Posso ravvedermi anche se l’Agenzia delle Entrate ha già aperto un procedumento?
Al contrario di quanto accadeva prima del 1 gennaio 2016, il ravvedimento può essere utilizzato anche nei seguenti casi:
• quando la violazione sia già stata constatata e notificata al contribuente;
• nei casi in cui siano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche ed altre attività di accertamento dei quali il contribuente formalmente comunicate al contribuente.
Se l’Agenzia delle Entrate notifica atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni) il ravvedimento operoso non sarà possibile, e nel caso si proceda alla regolarizzazione, questa non impedisce l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.
Come posso regolarizzare nel caso in cui non ho pagato, o ho sbagliato a pagare?
Per regolarizzare errori, omissioni e versamenti carenti è necessario eseguire spontaneamente il pagamento delle tre componenti dovute:
• l’imposta dovuta;
• gli interessi (v. infra), calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
• la sanzione in misura ridotta.
Di quanto vengono ridotte le sanzioni?
Nella seguente tabella sono riportate riduzioni sanzionatorie previste dal citato art. 13, D.L.gs. n. 472/97:
Il decreto prevede che le sanzioni siano ridotte a seconda del tempo trascorso con le indicazioni che seguono:
TIPOLOGIA | TERMINE | SANZIONE |
---|---|---|
Breve | Entro 30 giorni | 1/10 del minimo |
Lungo | dal 31 al 90 giorno | 1/9 del minimo |
Annuale | Danìl 91° giorno fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione. | 1/8 del minimo |
Oltre l’anno | Entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo | 1/7 del minimo |
Oltre i due anni | Dopo due anni dall’omissione o dall’errore | 1/6 del minimo |
Post Contestazione | Dopo due anni dall’omissione o dall’errore | 1/5 del minimo |
A quanto ammonta la sanzione minima?
Come accennato, la sanzione ordinariamente prevista non aver pagato le imposte o per averle pagate parzialmente ai sensi dell’art. 13, c. 1, D.Lgs. n. 471/1997, è pari al 30% delle somme non versate o versate in ritardo.
Quali ulteriori vantaggi ho nel regolarizzare i pagamenti entro i 90 giorni dalla scadenza?
Il decreto legislativo n. 158/2015 che ha riformato il sistema sanzionatorio ha introdotto una ulteriore riduzione del 50% relativamente alla sanzione ordinaria.
In questi casi la sanzione passa dal 30% al 15%, ed è poi possibile applicare il ravvedimento operoso, ottenendo la massima riduzione sanzionatoria possibile.
Se invece si paga entro 15 giorni, la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (1%).
La sanzione sarà quindi pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell’1 per cento).
Come si calcolano gli interessi?
La terza componente da considerare riguarda gli interessi, che si calcolano al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.
E’ il Ministero dell’economia e delle Finanze a stabilirlo, e per il 2021 è passato allo 0,01%.
Nel quinquennio precedente gli interessi per i vari anni erano:
• anno 2020: pari allo 0,05%;
• anno 2019: pari allo 0,8%;
• anno 2018: pari allo 0,3%;
• anno 2017: pari allo 0,1%;
• anno 2016: pari allo 0,2%.
Come posso procedere al versamento?
Per procedere ai versamenti connessi all’istituto del ravvedimento è necessario utilizzare:
- il modello F24, per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l’Iva, l’Irap e l’imposta sugli intrattenimenti;
- il modello F23, per l’imposta di registro e gli altri tributi indiretti;
- l’F24 Elide per tributi, sanzioni e interessi, connessi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili, ma anche per l’imposta ipotecaria, le tasse ipotecarie, l’imposta di bollo e le sanzioni, dovuti in relazione ai servizi di aggiornamento dei registri immobiliari e al rilascio di certificati e copie.
Nel modello sarà necessario indicare gli appositi tributo sia per gli interessi che per le sanzioni. Gli interessi dovranno essere indicati in generale separatamente con il proprio codice. Se fanno riferimento ad una regolarizzazione sulle ritenute, al contrario, dovranno essere sommati al tributo.