Vediamo la nuova misura a sostegno dei consumatori, l’indennità di 150 euro, che spetta tra gli altri ai dipendenti con la retribuzione del mese di novembre 2022.
Da quale norma è stata introdotta?
L’indennità di 150 euro è stata introdotta dall’articolo 18 del Decreto Legge 23 settembre 2022, n. 144 (c.d.
Decreto Aiuti-ter), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2022, n. 223.
Questa misura è molto simile a quella introdotta dal D.L. n. 50/2022, c.d. Decreto Aiuti, che aveva come oggetto l’indennità una tantum di 200 euro del mese di luglio. Alcuni aspetti sono tuttavia differenti, oltre all’importo. Non è infatti agganciata all’esonero contributivo dello 0,8%, ed è prevista solo per chi ha un imponibile previdenziale non superiore a 1.538 euro.
Quali caratteristiche ha l’indennità di 150 euro per i lavoratori dipendenti?
- spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro,
- L’indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile;
- non costituisce reddito né a fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali.
- aumenta direttamente il netto in busta del lavoratore.
Chi sono i beneficiari dell’indennità?
Sono i lavoratori dipendenti pubblici o privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, con
rapporto in essere nel mese di novembre 2022, anche con contratto di lavoro somministrato.
Sono esclusi i titolari di rapporti di lavoro domestico, mentre sono compresi i lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS), ma solo in via residuale, su richiesta, nel caso in cui non abbiano già percepito la misura nel mese di novembre 2022.
Sono eslcusi gli operai agricoli a tempo determinato.
Quali requisiti devono avere i lavoratori per avere diritto all’indennità di 150 euro?
devono avere un rapporto di lavoro, a tempo determinato o indeterminato, in essere nel mese di novembre 2022.
- non devono essere titolari di trattamenti pensionistici;
- non devono far parte di nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza;
- devono avere un imponibile previdenziale di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro, considerando anche le somme eventualmente escluse da imposizione contributiva in ragione del superamento del massimale annuo o che beneficiano della decontribuzione prevista dall’articolo 55, D.L. n. 50/2017.
L’indennità spetta anche nei casi in cui l’imponibile previdenziale è azzerato, come quando il dipendente è soggetto a eventi come, ad esempio, CIGO/CIGS, assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà e CISOA, percepiti in ragione della sospensione del rapporto di lavoro, congedi parentali…). Non spetta invece nei casi in cui la sospensione del rapporto di lavoro non è coperta da contribuzione figurativa a carico dell’INPS (ad esempio, aspettativa non retribuita).
Cosa deve fare il lavoratore per ottenere i 150 euro?
L’indennità una tantum di 150 euro è riconosciuta in via automatica dal datore di lavoro previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 19, commi 1 e 16.
In particolare, ciascun lavoratore interessato deve rilasciare una dichiarazione in cui attesta:
di non essere titolare di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022;
che il nucleo familiare non è destinatario del reddito di cittadinanza.
Cosa accade nel caso in cui il dipendente abbia più rapporti di lavoro?
L’indennità una tantum spetta ai lavoratori una sola volta, come conseguenza, il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro dovrà presentare la dichiarazione solamente ad uno dei supo datori di lavori. In caso contrario, l’INPS provvederà a recuperare le somme corrisposte in più.
! Con il Messaggio n. 3806/2022, l’INPS ha reso disponibile un fac-simile di dichiarazione, quale strumento di supporto, personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante. Per i clienti con il servizio attivo, lo Studio provvederà ad effettuare la selezione dei lavoratori interessati e a compilare la dichiarazione da far firmare ai dipendenti.
Quando verrà erogata l’indennità di 150 euro ai lavoratori dipendenti?
La circolare n. 116/2022 dell’INPS precisa che l’indennità fa parte della retribuzione di competenza del mese di novembre, sarà quindi erogata a dicembre.
Come fa il datore di lavoro a recuperare il costo dell’indennità erogata?
L’erogazione dell’indennità una tantum da parte dei datori di lavoro non è un costo, ma genera un credito che questi ultimi potranno compensare in sede di denuncia contributiva mensile UniEmens del mese di novembre 2022 con termine di trasmissione entro il 31 dicembre 2022.
L’INPS eroga automaticamente l’indennità ad alcune categorie di lavoratori, a quali?
L’INPS eroga a novembre in automatico l’indennità una tantum pari a 150 euro:
- ai soggetti residenti titolari di pensione con decorrenza 1 ottobre 2022, che hanno un reddito IRPEF non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021,
- ai lavoratori domestici che hanno in essere un rapporto di lavoro al 23/09/22,
- a chi ha percepito a novembre 2022 la NASpI e DIS-Coll,
- a chi nel 2022 percepisce l’indennità di disoccupazione agricola del 2021,
- alle famiglie che percepiscono il reddito di cittadinanza.
L’indennità sarà erogata solo se in famiglia non c’è un beneficiario della stessa identità.
A quali categorie l’indennità di 150 euro sarà erogata su richiesta?
Alcune categorie possono fare domanda all’INPS per ottenere l’indennità 150 euro, vediamo quali:
- ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi alla data del 18 maggio 2022 e che sono iscritti alla Gestione Separata INPS. I soggetti non devono essere titolari dei trattamenti pensionistici. Inoltre, il reddito derivante dai suddetti rapporti non deve essere superiore a 20.000 euro per l’anno 2021;
- ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall’art. 10, commi da 1 a 9 del D.L. 41/2021 e dall’art. 42 del D.L. n. 73/2021 (si tratta, a titolo esemplificativo, delle indennità connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19 erogate a stagionali, intermittenti e lavoratori dello spettacolo);
- ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate e, con riferimento al medesimo anno (2021), siano titolari di un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 20.000 euro;
- ai lavoratori iscritti al FPLS che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e, con riferimento al medesimo anno (2021), siano titolari di un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 20.000;
- ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’art. 2222 del codice civile. Per tali soggetti, ulteriori condizioni per beneficiare dell’indennità sono l’accredito di almeno un contributo mensile in relazione ai suddetti contratti ed essere già iscritti alla data del 18 maggio 2022 alla Gestione Separata INPS;
- agli incaricati alle vendite a domicilio, con reddito, nell’anno 2021, derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla data del 18 maggio 2022 alla Gestione Separata INPS.
- L’indennità di 150 euro viene, infine, erogata da Sport e Salute S.p.A. in favore dei collaboratori sportivi.