Ogni procedimento si apre un una notifica, l’atto con cui veniamo informati del procedimento a nostro carico. Se l’azione di notifica non è valida, tutto il procedimento ne risulta inficiato. Per questo è molto importante sapere che non sempre la notifica è valida e che uno delle cause di nullità è riferita al soggetto che esegue tale notifica. Vediamo meglio.
Quali sono i soggetti abilitati alla notifica degli atti?
Da quando la L. n. 124/2017 ha liberalizzato il settore delle poste, la notifica degli atti è diventata un po’ piu’ complicata in termini normativi. Mentre prima solo le Poste potevano procedere alla notifica di un atto, ora questo potere è stato attribuito anche ad altri soggetti.
La nuova Legge prevede che a partire dal 2017 le poste private, con particolari requisiti di Licenza Individuale Speciale ed Iscrizione ad Albo Speciale tenuto dal M.E.F. possano compiere le Notificazioni con data certa di Raccomandate contenenti Atti Amministrativi dei Comuni, Province, Regioni, e Tributari e Giudiziari dello Stato. Queste licenze sono rilasciate a seguito di una apposita domanda al Ministero di Giustizia e sottoposte alla Vigilanza dell’Autorità AGCOM e solo i soggetti provvisti di licenza sono abilitati a compiere le notifiche.
Quanti tipi di licenza individuale speciale esistono?
- LicenzaSpecialeTipo-A: permette di svolgere attività di notificazione di atti giudiziari previsti dalla Legge n.890-1992 , cioè notifiche di atti amministrativi, tributari, fiscali, giudiziari;
- LicenzaSpecialeTipo-B: servizi di notificazione di atti di violazione delle norme del codice della strada per art.201 D.Lgs.n.285-1992.
Cosa succede se l’ente che notifica l’atto è sprovvisto di tali licenze?
In assenza di queste speciali licenze, si verifica una situazione in cui le notifiche effettuate da Poste Private prima della concessione della prima Licenza Speciale nell’anno 2017 sono INESISTENTI per mancata autorizzazione ad operare.
Mentre le notificazioni effettuate in data successiva alla prima licenza anno 2017 sono nulle per mancata abilitazione operativa del soggetto di poste private.
Le notifiche di poste private prima del decreto 2017 sono nulle?
La Cassazione (Sentenza n.2035 del 2014) dice di si, solo l’operatore di Poste Italiane spa, ha la qualifica di pubblico ufficiale e può garantire la veridicità (fino a querela di falso), mentre gli operatori di poste private, prima della prima licenza nell’anno 2017, non sono considerati pubblici ufficiali e pertanto le loro notifiche sono nulle.
Quali sono gli operatori abilitati che possono notificare regolarmente?
Ad oggi gli operatori abilitati con speciale licenza sono individuabili in un elenco speciale pubblicato dal ministero dello sviluppo economico, aggiornato semestralmente, e disponibile al seguente link:
Sono:
• Nexiva Network srl;
• CRC Post srl;
• Fulmine Group srl;
• Consorzio Stabile Olimpo;
• Citypost spa;
• Sorte srl;
• Gruppo Servizi Postali srl;
• Post e Servizio Group Rete Soggetto;
• Mail Express Poste Private spa;
• Sar service srl;
• Teknopost srl;
• Dendini Logistica srl;
• PSD 1861 Express srl;
• Integra srl;
• Over Post srl;
• IT Mail srl;
• City Express Servizi Postali srl;
• D&V Courier srl.
Tutti gli altri operatori NON SONO ABILITATI e non possono notificare atti amministrativi pubblici, tributari, giudiziari, e nel caso in cui lo facciano la notifica è nulla.
Gli operatori con licenza individuale semplice possono eseguire notifiche di atti?
No, gli operatori postali privati hanno una licenza individuale semplice e possono in linea di massima occuparsi della raccolta, del trasporto, dello smistamento e della distruzione di lettere e pacchi ma non di notifiche di atti amministrativi pubblici, tributari e giudiziari. Anche la recente Corte di Cassazione (Sent. n.7/2019) lo ha escluso e ha escluso anche la possibilità che una siffatta notifica possa essere sanata.
Su cosa è necessario concentrarsi, in conclusione, per verificare la validità della notifica?
E’ necessario verificare che le notifiche degli atti amministrativi, giudiziari, tributari, e le relative raccomandate informative siano eseguite ai sensi dell’art.140 c.p.c. , con servizio postale universale, poste italiane SPA. Se così non fosse, le notifiche effettuate tra il 2011 e il 2017 sono inesistenti, inesistenza che è possibile eccepire in giudizio. Mentre per gli atti successivi al 2017, le notifiche saranno valide solo se effettuati dalle poste o dagli operatori postali privati con licenza individuale speciale ed iscrizione ad albo speciale del ministero.
