Entro il 31.12.2021 i contributi incassati nell’anno 2020, se la somma supera i 10.000 euro, devono essere resi pubblici. Da gennaio 2022 scattano le sanzioni.
Da dove deriva l’obbligo di pubblicare i contributi sul proprio sito web?
L’obbligo è stato introdotto con la L. 124/2017 che richiedeva la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito internet aziendale, dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente, se di importo complessivo superiore a 10.000 euro. Successivamente sono intervenute alcune modifiche che hanno spostato il momento nel quale le sanzioni possono essere erogate al 1 gennaio 2022.
Da quando decorrono le sanzioni?
Dal 1 gennaio 2022 decorrono quindi le sanzioni per chi non adempie all’obbligo informativo di inserire sul sito web, oltre che nei bilanci e nelle note integrative se ricorre il caso, i contributi pubblici ricevuti (art. 11-sexiesdecies del Dl 52/2021, inserito, in sede di conversione, dall’articolo 1, comma 1, della legge 87/2021, pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 146, del 21 giugno 2021).
Quali soggetti sono obbligati?
Sono obbligati alla pubblicazione i seguenti soggetti:
- società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
- società di persone (Snc, Sas);
- ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
- società cooperative (incluse le cooperative sociali).
- i gruppi di imprese, sia in riferimento al gruppo sia relativamente alle singole imprese del gruppo.
Sono invece esclusi i liberi professionisti.
Quali aiuti devono essere oggetto di pubblicazione?
Sono soggetti alla pubblicazione gli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente, se di importo complessivo superiore a 10.000 euro.
Non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese.
I contributi devono essere quantificati sulla base del criterio di cassa, dovranno essere pubblicati gli aiuti ricevuti nel corso dell’anno precedente (non meramente stanziati, ma anche incassati).
Anche nel caso di utilizzo di un bene pubblico a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato, è necessario quantificare e pubblicare il vantaggio ottenuto.
Quali informazioni devono essere pubblicate?
Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite le seguenti informazioni:
- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
- somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- data di incasso;
- causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).
Gli aiuti di Stato e aiuti de Minimis sono soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” di cui all’articolo 52 L. 234/2012. Le imprese che li hanno ricevuti possono possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, facendo riferimento al registro, senza riportare i dettagli.
E se l’azienda non ha un sito internet?
I soggetti che non hanno un proprio sito internet devono provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle associazioni di categoria alle quali aderiscono.
Quali sanzioni sono previste
La norma prevede, a partire dal 1° gennaio 2020 due tipi di sanzioni, ma anche una più importante sanzione aggiuntiva. Conseguentemente sono previste:
- la sanzione amministrativa pecuniaria pari “all’uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro”;
- la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.
Attenzione però, se il trasgressore non procede alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà inoltre la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti entro 90 giorni dalla contestazione di illecito amministrativo.
Chi verifica il corretto adempimento?
Alle amministrazioni eroganti l’onere di verificare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione, verificando a seconda dei casi i siti internet e i documenti di bilancio.
