Sanatoria violazioni formali

Sanatoria violazioni formali

Facciamo pace? Il fisco ti propone di pagare 200 per ogni esercizio fiscale e in cambio considerare sanate le violazioni formali. Ma attenzione, solo ad alcune condizioni.

Cos’è la sanatoria delle violazioni formali?

La Legge di Bilancio 2023 pubblicata in GU n. 303 del 29 dicembre (Legge n.197/2022), ai commi 166-173 interviene in merito alla cd. pace fiscale, facendo riferimento a quanto già disciplinato dall’articolo 9 del D.L. 119/2018, mutando solo i termini entro i quali le violazioni devono essere state commesse. Si sottolinea come le seguenti disposizioni siano accessibili a qualsiasi beneficiario in quanto non vengono indicati particolari requisiti soggettivi.

Come funziona la sanatoria?

Si possono sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale:

  • versando tutto l’importo entro il 31 marzo 2023
  • rateizzando in due rate di pari importo200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, la prima entro il 31 ottobre 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024

Quali sono i requisiti necessari per poter procedere alla sanatoria?

Le violazioni sanabili devono avere queste caratteristiche:

  • fare riferimento ad un periodo antecedente il 31 ottobre 2022;
  • non incidere sulla corretta determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini IVA e IRAP e sul pagamento dei tributi.

Da notare come sia necessario procedere alla loro rimozione ovvero all’esecuzione dell’adempimento originariamente previsto, poi errato o omesso, entro il termine che sarà successivamente fissato da un provvedimento attuativo.

A quali violazioni non è applicabile la sanatoria?

  • a violazioni attinenti atti riguardanti la voluntary disclosure; 
  • a violazioni che riguardano l’emersione di attività finanziarie o patrimoniali all’estero o quelle già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023.

Si rammenta inoltre che con riferimento alle violazioni commesse fino al 31 ottobre 2022, qualora queste siano oggetto di un processo verbale di constatazionei termini di prescrizione (cinque anni) sono prorogati di due anni (in deroga all.art.3, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente).

Quale è la differenza tra violazioni formali e violazioni meramente formali

Esistono due tipologie di violazioni formali:

  • violazioni «formali»: illeciti che non hanno conseguenze sostanziali e non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, ma sarebbero sanzionabili;
  • violazioni «meramente formali»: devono intendersi tali quelle violazioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo e che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo.
    La C.M. 3.8.2001, n. 77/E ha in merito precisato che le predette condizioni devono sempre coesistere, con la conseguenza che ove manchi in concreto una sola di esse, la violazione non può qualificarsi come «meramente formale». Queste pertanto, oltre ad essere prive di riflessi sostanziali, non ostacolano l’attività di controllo degli Uffici e dall’1.8.2000 non sono più sanzionabili.

Ai fini della non punibilità delle violazioni «meramente formali» occorre però che gli Uffici a posteriori valutino in concreto se la violazione ha arrecato o meno pregiudizio all’attività di controllo. In particolare, gli Uffici dovranno valutare caso per caso se la violazione, per non essere sanzionata a norma dell’art. 6 c. 5-bis D.Lgs. 472/1997, oltre a non incidere sulla determinazione dell’imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo, non abbia determinato effettivamente pregiudizio all’attività di controllo.

La stessa circolare chiarisce che la natura meramente formale di una violazione è più spesso ravvisabile in quelle violazioni punibili con sanzioni amministrative stabilite in misura fissa, non legate all’ammontare del tributo.

Quali violazioni formali possono essere sanate?

L’elencazione esatta delle violazioni sanabili è di difficile individuazione. Volendo fornire un Elenco delle violazioni sanabili, ad oggi è ipotizzabile che possano comunque rientrare nella sanatoria le seguenti violazioni:

  • Omesse comunicazioni di inizio o variazioni dell’attività di impresa o professionale;
  • Omessa compilazione degli Studi di settore;
  • Omessa, incompleta o infedele dichiarazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche Iva;
  • Omessa presentazione F24 saldo zero;
  • Omessa, incompleta o inesatta compilazione dei modelli INTRASTAT;
  • Errata compilazione delle fatture per dati ed elementi diversi da aliquota e imponibile;
  • Errori sulla competenza temporale senza alcun danno per l’erario;
  • Tutte le violazioni contemplate dagli artt. 8 e 11 del Dlgs 471/1997;
  • Omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari;
  • Le violazioni in materia di inversione contabile previste dall’art 6, commi 9-bis e segg., del Dlgs 471/1997, con Iva erroneamente assolta dal cedente o prestatore (in assenza di frode);
  • Operazione non soggetta all’inversione contabile con Iva erroneamente assolta dal cessionario o committente (in assenza di frode)
  • Omessa fatturazione e registrazione di operazioni imponibili quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo:
  • Omessa fatturazione e registrazione di operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad Iva, se non rileva neanche per le imposte sui redditi;
  • Detrazione dell’Iva in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore (in assenza di frode);
  • Dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva irregolari;
  • Omessa presentazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore (qualora il contribuente non vi abbia provveduto anche a seguito di specifico invito da parte dell’Agenzia delle entrate);
  • Omissione o incompletezza delle segnalazioni riguardanti gli interpelli relativi alle società di comodo;
  • Irregolare tenuta della contabilità;
  • Omissione di ogni comunicazione richiesta al contribuente nel corso dell’attività istruttoria; mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere; inottemperanza all’invito a comparire avanzato dagli uffici;
  • Omissione o errata trasmissione della comunicazione delle fatture emesse e ricevute (Spesometro);
  • Omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche;
  • Omessa presentazione del modello F24 a saldo zero;
  • Emissione di fatture che non contengono le indicazioni previste dalla legge (non riguardanti gli imponibili e l’imposta);
  • Violazioni relative alla trasmissione delle dichiarazioni degli intermediari abilitati;
  • L’effettuazione di operazioni in regime di non imponibilità senza aver verificato l’avvenuta trasmissione della dichiarazione di intento, nella misura in cui siano sussistenti i requisiti per la medesima (art. 7 c. 4- bis  del DLgs. 471/97);
  • Omissione della comunicazione della Dichiarazione d’intento ricevuta dal cliente, quando essa faceva carico al fornitore, in presenza dei requisiti per la non imponibilita’ dell’operazione (regolare emissione, registrazione e fatturazione in regime di non imponibilita’ (vedi risposta del Sole 24 Ore del 28.3.2019);
  • Tutti gli obblighi comunicativi: comunicazione delle liquidazioni IVA, dei dati delle fatture, nonché quelle inerenti al vecchio spesometro, le omesse indicazioni dei costi black list, così come l’omessa indicazione delle minusvalenze. Lo stesso deve dirsi per le violazioni commesse dagli intermediari abilitati in merito all’omessa o tardiva trasmissione delle dichiarazioni fiscali, di cui all’art. 7- bis  del DLgs. 241/97.

Si tratta, ovviamente, di un elenco meramente esemplificativo e non esaustivo.

Perché devo aderire alla sanatoria se non ho fatto nulla che non va? Posso non aderire?

La decisione se aderire o meno alla sanatoria deve essere presa dal contribuente ed è molto personale. Se non sei sicuro di aver gestito correttamente tutti i tuoi adempimenti, potresti vedere questa come una opportunità di minimizzare i costi ai quali potresti essere soggetto in caso di verifica. Ma certamente, al contrario puoi decidere di non aderire. Cosa accade se non lo fai? Se non hai commesso violazioni formali, anche in caso di controllo non sarai soggetto ad alcuna sanzione. Se ne hai commessi, in caso di controllo sarai sanzionato relativamente alle violazioni commesse, prese nel loro singolo contesto.

Come posso comunicare allo Studio che voglio aderire alla sanatoria?

Puoi farlo compilando l’adesione che trovi cliccando il pulsante:

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