Con il nuovo decreto sostegni sono state previste diverse misure relative alla riscossione, tra queste l’azzeramento delle cartelle esattoriali fino a 5000 euro per i carichi affidati dalla riscossione dal 2000 al 2015. Rispetto alle prime ipotesi si tratta di una manovra un po’ piu’ ristretta e con dei limiti reddituali. Vediamo questa e altre iniziative legate alla riscossione.
Stralcio delle cartelle esattoriali
Nonostante si parli di condono delle cartelle esattoriali, quello che è stato previsto dalla nuovo decreto sostegni si puo’ definire con piu’ correttezza come uno stralcio. L’art. 4 del D.L. n. 119/2018, il cosiddetto decreto sostegni, ha previsto lo stralcio dei debiti fino a 5.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010. Caratteristica particolare riguarda la modalità con cui i debiti verranno stralciati. Si tratta infatti di un annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, entro 5.000 euro (compresi di capitale, e interessi) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Ulteriore limitazione relativa all’iniziativa riguarda la platea dei soggetti interessati che riserva questa opportunità ai soggetti con reddito inferiore a 30.000 euro.
Sospensione della riscossione fino al 30 aprile
Il nuovo decreto proroga ulteriormente la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non. La scadenza precedente era fissata al 28 febbraio mentre il nuovo termine slitta al 30 aprile 2021). La sospensione in oggetto deriva dall’art. 68 del D.L. n. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), e aveva già subito una iniziale variazione.
Gli importi interessati dal rinvio sono relativi a:
- cartelle di pagamento;
- accertamenti esecutivi;
- accertamenti esecutivi doganali;
- ingiunzioni fiscali degli enti territoriali;
- accertamenti esecutivi degli enti locali.
Inoltre slittano i termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate nell’anno 2021, mentre non variano i tempi delle quote affidate negli anni 2018, 2019, e 2020. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del decreto restando salvi i rapporti giuridici e gli effetti che si sono prodotti. Infine restano acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nel suddetto periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive.
Sospensione delle rate della rottamazione e saldo e stralcio
E’ stata confermata anche la proroga della sospensione dei versamenti delle rate delle definizioni agevolate (c.d. “rottamazione ter” e “saldo e stralcio”). Il versamento va effettuato:
- entro il 31 luglio 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020;
- entro il 30 novembre 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.
Attenzione per i ritardatari, resta in vigore la regola precedentemente fissata secondo cui il versamento effettuato entro 5 giorni dalla scadenza non fa decadere dalla rateazione.
Definizione agevolata degli avvisi bonari
Da segnalare, infine, per chi non utilizzerà lo stralcio delle cartelle, una ulteriore misura che interessa i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del nuovo decreto con una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente come risultate dalla dichiarazione IVA entro il termine di presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta 2020. Per chi non è tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA si tiene conto dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalla dichiarazione dei redditi.
E’ possibile usufruire della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato (articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972) delle dichiarazioni relative:
- alle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2020 per il periodo di imposta 2017;
- alle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2021 per il periodo di imposta 2018.
Previa proposta effettuata a cura dell’Agenzia delle entrate, per questi soffitti è possibile usufruire dell’abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità.