A partire dal 2023, sale da 250 a 5.000 euro il limite per il rinvio del versamento dell’imposta di bollo sulle e-fatture del primo e secondo trimestre
il decreto Semplificazioni n. 73/2022 (art.3 comma 4), porta con se novità grandi e piccole. Una di queste è una semplificazione piuttosto rilevante, soprattutto per le aziende di piccole dimensioni che emettono un numero di fatture contenuto.
Come si calcola il bollo sulle fatture elettroniche?
Se vuoi sapere come si calcola il bollo sulle fatture elettroniche leggi il nostro articolo:
Come funziona oggi il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche?
Il sistema attuale prevede che l’imposta di bollo sia versata trimestralmente. Tuttavia, perchè l’adempimento non sia troppo gravoso in proporzione agli importi che potrebbero essere molto esigui, è previsto che il versamento possa essere cumulato e versato nei periodi successivi.
In pratica, ad oggi chi ha importi sopra i 250 paga trimestralmente, chi deve saldare importi inferiori può cumularli rimandando il pagamento al trimestre successivo. Oggi ciò è possibile solamente se l’ammontare del pagamento non supera i 250 euro.
Quali sono le novità introdotte dal decreto semplificazioni?
Con la nuova semplificazione il decreto incrementa da 250 euro a 5.000 euro, il limite di importo entro il quale è possibile effettuare cumulativamente entro l’anno, anziché in modo frazionato, il versamento dell’imposta di bollo.
Quando entra in vigore la nuova semplificazione?
La semplificazione entra in vigore a partire dalle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Come funzionerà il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche?
In particolare, il pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:
- per il primo trimestre,
- nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento (30 settembre), se l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno è inferiore a 5.000 euro(importo che oggi è pari a 250 euro);
- per il primo e secondo trimestre,
- nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento (30 novembre), se l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno è inferiore complessivamente a 5.000 euro (importo che oggi è pari a 250 euro),