Come e quando si paga l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche?
Come funziona l’imposta di bollo nelle fatture elettroniche
L’importo dell’imposta di bollo dovuto all’Agenzia delle Entrate viene elaborato dall’Agenzia stessa ogni tre mesi. Il calcolo viene effettuato attraverso le fatture elettroniche che transitano sullo SDI e produce due elenchi, entrambi consultabili dal portale di “Fatture e Corrispettivi”.
- L’elenco A non si può modificare e contiene le fatture elettroniche che all’Agenzia risultano correttamente assoggettate a bollo e che hanno l’apposito campo valorizzato a “SI” all’interno della fattura elettronica;
- L’elenco B invece è modificabile, e contiene l’elenco delle fatture che non hanno l’apposito campo valorizzato a “SI”, ma secondo i calcoli dell’Agenzia dovrebbero essere assoggettate all’imposta di bollo.
Quali sono i parametri che fanno rientrare le fatture nell’elenco B?
Nell’elenco B rientrano le fatture che presentano le seguenti condizioni:
- la somma degli importi delle operazioni presenti risulta maggiore di 77,47 euro;
- è stato valorizzato il campo “Natura” con uno dei seguenti codici: N2.1 e N2.2 (operazioni non soggette a Iva); N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili Iva); N4 (operazioni esenti Iva);
- l’operazione non viene riconosciuta come un eccezione.
Quando una fattura non è assoggettata all’imposta di bollo pur avendo un importo maggiore di 77,47 esente dall’iva?
Può accadere in alcuni casi che devono essere evidenziati con un apposito codice in fattura:
- “NB1”, se si tratta di un documento assicurativo per il quale l’imposta di bollo è assorbita nell’imposta sulle assicurazioni;
- “NB2”, se si tratta di un documento emesso da un soggetto appartenente al terzo settore;
- “NB3”, se si tratta di un documento tra la banca e il cliente correntista per il quale l’imposta di bollo è assorbita nell’imposta di bollo addebitata sull’estratto conto.
Se l’agenzia non trova queste codifiche, riterrà che l’importo sia da assoggettare all’imposta e lo inserirà nell’elenco B.
Cosa succede se trovo una fattura nell’elenco B?
Entro il giorno 15 del primo mese successivo ad ogni trimestre è possibile modificare l’elenco B entrando nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate.
Se nell’elenco sono presenti fatture che non realizzano i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, è possibile inserire i codici per fare in modo che anche l’Agenzia le possa riconoscere. E’ possibile anche aggiungere gli estremi delle fatture elettroniche che dovrebbero essere assoggettate all’imposta di bollo ma non sono presenti in nessuno dei due elenchi.
Quanto tempo c’è per modificare l’elenco B?
Le modifiche possono essere effettuate entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento.
Chi effettua le modifiche dell’elenco B?
Le modifiche possono essere effettuate direttamente da contribuente oppure dagli intermediari delegati. Se sei cliente dello Studio non ti devi preoccupare, saremo noi a preoccuparci di questo.
Cosa succede se non modifico l’elenco B?
Se non vengono effettuate correzioni all’elenco, questo verrà considerato come confermato.
Quali sono i termini per il versamento dell’imposta di bollo?
Il versamento dell’imposta di bollo dovuta deve essere effettuato secondo le scadenze stabilite all’articolo 6, comma 2, del DM del 17 giugno 2014 ed evidenziate nella seguente tabella:
| Periodo di riferimento | Scadenza versamento imposta di bollo |
| 1° trimestre | 31 maggio (*) |
| 2° trimestre | 30 settembre (**) |
| 3° trimestre | 30 novembre |
| 4° trimestre | 28 febbraio |
Devo versare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche anche se l’importo è molto esiguo?
Si, devi versarla ugualmente, ma puoi farlo rimandando il versamento al trimestre successivo.
Per il 2022, il meccanismo del versamento cumulato funziona in questo modo:
- Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre (*),
- Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre(**).
Dal 2023, gli importi per il versamento cumulativo cambieranno, puoi trovarli al prossimo link:
Imposta di bollo su fatture elettroniche: cumulativo fino a 250 euro, dal 2023 fino a 5.000
Attenzione, se la scadenza per il pagamento dell’imposta di bollo è un giorno festivo, slitta al primo giorno lavorativo successivo.
Come posso pagare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche?
Sono previste le seguenti modalità per il pagamento dell’imposta di bollo, in particolare:
- mediante addebito diretto dal conto corrente bancario, indicando direttamente sul portale “Fatture e corrispettivi” l’IBAN corrispondente al conto corrente intestato al contribuente,
- mediante modello F24 già predisposto dall’Agenzia delle Entrate e scaricabile dal portale.
Cosa succede se non versi l’imposta di bollo oppure non la versi per intero?
Se non hai versato l’imposta di bollo oppure ne hai versata solo una parte, l’Agenzia delle Entrate ti invierà una comunicazione telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata presente nell’elenco INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di pec).
La comunicazione conterrà le informazioni necessarie per regolarizzare la tua posizione, l’importo dell’imposta, la sanzione calcolata (prevista dall’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 471/1997 e ridotta a un terzo) e gli interessi calcolati.
Potrai pagare entro trenta giorni e regolare la tua posizione, ma prima di farlo contatta lo Studio che ti segue perchè esegua gli opportuni controlli e ti possa fornire tutte le informazioni del caso.
