La comunicazione preventiva delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale

Comunicazione lavoro occasionale

Le novità normative introdotte, in sede di conversione dal Decreto fiscale introducono il nuovo obbligo della comunicazione preventiva. Vediamo come funziona.

Una delle novità introdotte in sede di conversione del cosiddetto Decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2022 (DL 146/2021) riguarda il lavoro autonomo occasionale, e non è di poco conto.

Cos’è il lavoro autonomo occasionale?

Il lavoro autonomo occasionale è quella attività lavorativa, disciplinata dall’articolo 2222 del Codice civile, che si realizza “quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.

Di conseguenza si parla di lavoro autonomo occasionale quando una persona svolge, senza il carattere di abitualità, una prestazione lavorativa, utilizzando il proprio lavoro e i propri mezzi, e senza subire il vincolo di subordinazione da parte del committente. E’ quindi una prestazione di lavoro autonomo, ma con la caratteristica dell’occasionalità, e per questo non richiede l’apertura della partita IVA.

Quali novità sono state previste?

Fino ad ora non sono state necessarie particolari formalità per utilizzare questo strumento, e anche per questo si è piuttosto diffuso. Con le novità introdotte viene meno la semplicità di utilizzo poichè viene previsto che: “con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica”.

Quindi, prima dell’inizio dello svolgimento di una prestazione di lavoro occasionale, il committente dovrà comunicare all’Ispettorato del lavoro i dati fondamentali relativi alla prestazione, così come oggi già avviene per il lavoro intermittente.

Quali sono i casi esclusi dalle novità?

Restano viceversa esclusi, oltre ai rapporti di natura subordinata:

  • le collaborazioni coordinate e continuative, ivi comprese quelle etero-organizzate di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, peraltro già oggetto di comunicazione preventiva ai sensi dell’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996);
  • i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017), rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;
  • le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA; se tuttavia l’attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell’ambito di applicazione della disciplina in esame;
  • i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”, rispetto ai quali la L. n. 233/2021, di conversione del D.L. n. 152/2021, ha introdotto una speciale disciplina concernente gli obblighi di comunicazione, intervenendo sull’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996) e stabilendo, tra l’altro, che tale comunicazione “è effettuata dal committente entro il ventesimo giorno del mese successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro”.

Quali sanzioni sono previste?

Per quanto riguarda l’impianto sanzionatorio “in caso di violazione degli obblighi […] si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione”.

Quali rapporti sono interessati alla nuova disciplina?

L’obbligo in questione riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data di emanazione della presente nota.

Se il rapporto di lavoro è già iniziato alla data dell’entrata in vigore della norma, sono ugualmente soggetto all’obbligo di comunicazione?

Si, anche i rapporti già in corso sono assoggettati all’obbligo di comunicazione.

Entro quale data dovrò procedere alla comunicazione?

Per tutti i rapporti di lavoro in essere al 11.01.2022 (data di emanazione della nota del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali) nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, stante l’assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione andrà effettuata entro i successivi 7 giorni di calendario e cioè entro il 18 gennaio p.v. compreso.
Per i rapporti avviati successivamente alla data del 11.01.2022, la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

Come si provvede alla comunicazione?

L’obbligo di comunicazione, si effettua all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio e cioè in ragione del luogo dove si svolge la prestazione, avviene mediante SMS o posta elettronica e comunque con le modalità operative di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015 già in uso
in relazione ai rapporti di lavoro intermittente.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà ad aggiornare/integrare gli applicativi in uso, al fine di consentire una semplificazione degli adempimenti.

Nel frattempo la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale. Le email relative alle varie territorialità sono disponibili nella comunicazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.


Provincia di Trento, come si procede alla comunicazione?

La comunicazione preventiva delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale, in questo periodo transitorio e fino alla messa a disposizione di una piattaforma ad hoc, devono pervenire a mezzo PEC all’indirizzo  serv.lavoro@pec.provincia.tn.it.

Nella comunicazione devono essere indicati i seguenti dati (se conosciuti):
Oggetto della PEC: COMUNICAZIONE LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
Dati da inserire nel testo della PEC:
1)     nominativo COMMITTENTE
2)     NOME, COGNOME  e C.F. del lavoratore autonomo occasionale
3)     periodo prestazione: data di inizio della prestazione e data di fine (se conosciuta)


Per le altre regioni, quale contenuto deve essere trasmesso?

Quanto ai contenuti della comunicazione la stessa, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, senza alcun allegato, dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività;
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
  • l’ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.

Posso variare o annullare una comunicazione trasmessa?

Si, una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o variata ma solo prima che l’attività del prestatore cominci.

Se un errore compiuto non compromette la possibilità di individuare le componenti essenziali del rapporto, non potrà essere considerato come una omissione.

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