Attenzione alla scelta della destinazione del TFR, d’ora in poi in mancanza di una scelta espressa il TFR potrebbe essere destinato automaticamente al fondo.
Dal 1° luglio 2026 sono entrate in vigore nuove regole in materia di destinazione del TFR per i lavoratori dipendenti del settore privato assunti a partire da tale data.
La principale novità consiste nell’introduzione di un meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare: in determinati casi, se il lavoratore non comunica espressamente la propria scelta entro 60 giorni dall’assunzione, il TFR maturando viene destinato automaticamente al fondo pensione collettivo previsto dal contratto applicato dall’azienda.
La novità è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, legge 30 dicembre 2025, n. 199, che ha modificato l’articolo 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.
A chi si applicano le nuove regole di destinazione del TFR?
Le nuove disposizioni riguardano i lavoratori dipendenti del settore privato assunti dal 1° luglio 2026.
Sono esclusi, in particolare:
• i dipendenti pubblici;
• i lavoratori domestici;
• salvo diverse indicazioni attuative, i lavoratori intermittenti.
Le nuove regole non modificano automaticamente la destinazione del TFR dei dipendenti già in forza che abbiano già effettuato in passato una scelta valida.
Come funziona per i lavoratori alla prima assunzione?
Per “prima assunzione” si intende il primo rapporto di lavoro subordinato privato instaurato dopo il 30 giugno 2026.
Il lavoratore ha 60 giorni dalla data di assunzione per scegliere, in forma scritta, se:
• destinare il TFR a una forma di previdenza complementare;
• mantenere il TFR presso il datore di lavoro o, nei casi previsti, presso il Fondo di Tesoreria INPS.
Se il lavoratore non manifesta alcuna scelta entro 60 giorni, scatta l’adesione automatica al fondo pensione collettivo previsto dal contratto collettivo applicato in azienda.
In presenza di più fondi collettivi, il TFR viene destinato, salvo diverso accordo aziendale, al fondo al quale risulta iscritto il maggior numero di dipendenti dell’azienda.
Con le nuove regole di destinazione viene versato al fondo solo il TFR?
Una delle novità più importanti è che l’adesione automatica comporta, in linea generale, la cosiddetta contribuzione piena, composta da:
• TFR maturando;
• contributo a carico del datore di lavoro previsto dal contratto collettivo;
• contributo minimo a carico del lavoratore previsto dal contratto collettivo.
Pertanto, il silenzio del lavoratore può determinare non solo il trasferimento del TFR, ma anche l’applicazione delle contribuzioni previste dal fondo pensione contrattuale.
È prevista una specifica possibilità di non versare il contributo a carico del lavoratore qualora la sua retribuzione annua lorda sia inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale.
Come funzionano le nuove regole di destinazione al fondo per i lavoratori che hanno già avuto precedenti rapporti di lavoro?
Per i lavoratori che hanno già lavorato come dipendenti del settore privato occorre verificare quale scelta sia stata effettuata in precedenza.
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- Il lavoratore aveva mantenuto il TFR in azienda
Se nel precedente rapporto il lavoratore aveva scelto di mantenere il TFR in azienda e non risulta iscritto a una forma pensionistica alimentata dal TFR, tale scelta continua normalmente ad avere effetto.
Il TFR rimane pertanto in azienda o presso il Fondo di Tesoreria INPS, salvo che il lavoratore decida espressamente di destinarlo alla previdenza complementare. - Il lavoratore aveva già destinato il TFR a un fondo pensione
Se il lavoratore aveva già aderito a una forma pensionistica complementare conferendovi, anche parzialmente, il TFR, deve comunicare al nuovo datore di lavoro a quale fondo destinare il TFR maturando.
In questi casi la precedente scelta di destinare il TFR alla previdenza complementare è, in linea generale, irreversibile: il lavoratore non può quindi decidere di lasciare il nuovo TFR in azienda.
Il mantenimento del TFR in azienda torna possibile qualora la precedente posizione pensionistica sia stata integralmente riscattata.
- Il lavoratore aveva mantenuto il TFR in azienda
Quale è la decorrenza decorrenza dei versamenti?
L’adesione automatica produce effetti economici dalla data di assunzione.
Il datore di lavoro attende la scadenza dei 60 giorni concessi al lavoratore per effettuare la scelta e, in mancanza di una comunicazione, procede:
• a comunicare l’adesione al fondo pensione interessato;
• a effettuare il versamento dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni;
• a recuperare e versare anche il TFR e i contributi maturati dalla data di assunzione.
La contribuzione viene quindi calcolata retroattivamente fin dall’inizio del rapporto di lavoro.
Quali obblighi ha il datore di lavoro?
In occasione delle assunzioni effettuate dal 1° luglio 2026, il datore di lavoro deve:
- informare il dipendente sul funzionamento dell’adesione automatica;
- indicare il fondo pensione collettivo previsto dal contratto applicato;
- illustrare le diverse possibilità di scelta e il termine di 60 giorni;
- verificare se si tratta della prima assunzione del lavoratore o se esistono precedenti rapporti di lavoro dipendente;
- acquisire una dichiarazione scritta sulle precedenti scelte in materia di TFR e previdenza complementare;
- consegnare al lavoratore la modulistica necessaria;
- conservare prova della consegna dell’informativa e copia della scelta effettuata dal dipendente;
- in caso di mancata scelta, attivare il fondo pensione e versare le somme dovute nei termini previsti.
In attesa dell’approvazione definitiva del nuovo modello ministeriale “TFR3”, la scelta può essere manifestata per iscritto utilizzando il modello provvisorio messo a disposizione dal Ministero oppure una dichiarazione scritta contenente tutte le informazioni necessarie.
Come funziona in caso di contratto a tempo determinato?
Il meccanismo di adesione automatica può riguardare anche i lavoratori assunti a tempo determinato.
L’automatismo si perfeziona, tuttavia, soltanto se il rapporto di lavoro ha una durata sufficiente a consentire il decorso dei 60 giorni senza che il dipendente abbia effettuato una scelta.
In caso di rapporto cessato prima dello scadere dei 60 giorni, l’adesione automatica non si perfeziona, ferma restando la possibilità del lavoratore di aderire espressamente a un fondo pensione.
Cosa devi fare come datore di lavoro?
Invitiamo i clienti che effettuano nuove assunzioni dal 1° luglio 2026 a segnalarle tempestivamente allo Studio e a non limitarsi a chiedere verbalmente al dipendente dove desidera lasciare il TFR.
La scelta, o la dichiarazione relativa alle precedenti scelte, deve essere acquisita e conservata in forma scritta.
In mancanza di documentazione, il datore di lavoro potrebbe essere tenuto ad applicare l’adesione automatica, con obbligo di versare al fondo pensione non soltanto il TFR, ma anche i contributi contrattuali a carico dell’azienda e del lavoratore, con decorrenza dalla data di assunzione.
Lo Studio provvederà a fornire la modulistica e l’assistenza necessaria per la corretta gestione delle nuove assunzioni.
