Tra le scadenze della fine del mese anche l’obbligo di pubblicare sul proprio sito l’elenco dettagliato degli aiuti e dei contributi pubblici ricevuti nel corso dell’anno precedente, come previsto dalla L. 124/2017.
Cosa devo pubblicare ed entro quale data?
Entro il 30 giugno di ogni anno, la L. 124/2017 prevede che si debba pubblicare sul proprio sito internet aziendale, l’elenco dettagliato degli aiuti e dei contributi di stato ricevuti nel corso dell’anno precedente, se superiori a 10.000,00 euro.
Tuttavia il legislatore ha previsto che per tutto il 2021 non possano essere comminate sanzioni (leggi a fondo pagina).
Sono obbligato anche non ho un sito internet?
Si, ma per i soggetti che non hanno un proprio sito l’obbligo si adempie pubblicando sul sito internet delle associazioni di categoria alle quali si ha aderito.
Quali sono i soggetti obbligati?
Sono obbligati alla pubblicazione i soggetti iscritti al Registro delle imprese:
- società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
- società di persone (Snc, Sas);
- ditte individuali esercenti attività di impresa;
- società cooperative (incluse le cooperative sociali).
- associazioni e onlus
Non sono obbligati i liberi professionisti.
Nel caso di gruppi di imprese devono essere pubblicati sia gli aiuti erogati al gruppo che quelli erogati alle singole imprese che ne fanno parte.
Per quali contributi vige l’obbligo della pubblicazione?
E’ necessario pubblicare l’elenco dettagliato degli aiuti e dei contributi di stato INCASSATI nel corso dell’anno precedente, se superiori a 10.000,00 euro.
Per l’identificazione dei contributi da pubblicare vige il principio di cassa, i contributi concessi ma non ancora erogati nell’anno precedente non devono essere pubbicati.
Non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese e i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (agevolazioni fiscali, contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni).
Sono invece soggetti all’obbligo i vantaggi ottenuti nel caso di utilizzo di un bene pubblico a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato.
Gli aiuti e i contributi de Minimis, soggetti alla pubblicazione nel nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” di cui all’articolo 52 L. 234/2012, non devono essere pubblicati nel dettaglio, ma nel sito è necessario citarne l’esistenza senza necessità di altre informazioni.
Quali informazioni devono essere pubblicate?
Ogni contributo o aiuto ricevuto che sia soggetto all’obbligo di pubblicazione deve essere pubblicato con le seguenti informazioni.
- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
- somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- data di incasso;
- causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).
Quali sono le sanzioni previste per il mancato adempimento?
Le sanzioni previste in caso di mancato adempimento, sono una principale e una accessoria:
- la sanzione amministrativa pecuniaria pari “all’uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro”;
- la sanzione accessoria prevede l’adempimento dell’obbligo di pubblicazione.
Se non si procede ad adempiere alla sanzione e alla pubblicazione, come sanzione aggiuntiva si avrà come conseguenza la RESTITUZIONE INTEGRALE DEI CONTRIBUTI RICEVUTI.
Da quando si applicano le sanzioni?
La legge di conversione del Decreto legge n. 52 del 2021 (cosiddetto “Riaperture”), ha prorogato al 1° gennaio 2022 il momento da cui scattano le sanzioni previste per la mancata pubblicazione, lasciando però immutata la data del 30 giugno.
Ne consegue che per tutto il 2021 non possano essere comminate sanzioni per il mancato adempimento, ma la scadenza dell’adempimento non è stata spostata.
Consigliamo in conclusione dove possibile di rispettare il termine ordinario per la pubblicazione, e comunque di provvedere entro la fine di quest’anno qualora non ci fosse la possibilità.