Si, abbiamo scritto che con il primo luglio 2022 l’esterometro va in pensione, ma a ben vedere viene dismessa la comunicazione come la conoscevamo, l’obbligo invece rimane e per qualcuno è ben più gravoso. Il tempo stringe, vediamo cosa cambia da un punto di vista organizzativo.
Esterometro, cosa sta succedendo?
Il c.d. esterometro è la comunicazione di dati relativi alle operazioni svolte nei confronti dei soggetti esteri. Ad oggi, viene inviato ogni tre mesi come unico file, nel quale sono contenute le diverse righe, dette “record”, con le informazioni di ogni singola operazione. Con il primo di luglio, invece di inviare i “record” una volta ogni tre mesi, dovranno essere inviati ogni singola volta che l’operazione viene effettuata. In particolare, essendo la tempistica dell’invio delle operazioni la stessa dell’emissione dei documenti relativi, 12 giorni, in questa logica il nuovo sistema è, secondo il legislatore, perfettamente compatibile con l’operatività aziendale, e le novità non dovrebbero avere un grande impatto.
Secondo noi non è proprio così, e per questo vale la pena di approfondire e di porre l’attenzione su alcuni punti fondamentali.
Nel frattempo, per i dettagli sulla nuova modalità puoi rivedere il nostro articolo:
2022, l’Esterometro va in pensione
Come funziona praticamente il nuovo esterometro?
Dal primo di luglio le operazioni con l’estero saranno inserite singolarmente, ogni singola fattura sarà inserita con la stessa modalità con la quale si invia una fattura allo SDI.
Quali sono le ultime novità?
Il 15 giugno 2022 sono state approvate le ultime variazioni sull’esterometro che hanno aggiustato il tiro risolvendo in parte le problematiche organizzative.
In particolare è stata aggiunta una importantissima esclusione dall’esterometro, quella relativa alle operazioni inferiori ai 5000 euro, con la conseguenza che anche l’organizzazione generale si ridimensionerà.
Quali sono le operazioni esenti dall’esterometro?
- quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale,
- quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche,
- nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Quali sono le conseguenze sull’organizzazione?
Ora che sono uscite le novità, l’impatto organizzativo non sarà esagerato, ma in ogni caso è necessario tenere conto degli aspetti organizzativi per organizzarsi al meglio.
In particolare il regime forfettario porta con se una generale disorganizzazione e questo accade in particolare per quei contribuenti che definiremo “piccoli”, in termini organizzativi che di fatturato. In generale, per questo tipo di contribuente, le fatture di acquisto non sono soggette a registrazione e il forfettario tipo non ha nessuna fretta di recuperarle, se non per pagarle.
Se per gli acquisti ordinari il ricevimento della fattura è funzionale al suo pagamento, per molti servizi on line il pagamento avviene al momento dell’ordine o del rinnovo (se si tratta di un servizio in abbonamento). Il risultato è che una volta pagato l’acquisto, e non dovendo il forfettario registrare la fattura, il contribuente non ha nessuna fretta di recuperarla, perchè non ha interesse a farlo.
Moltissime aziende hanno operazioni con soggetti esteri. Un acquisto su Amazon, un post sponsorizzato su Instagram, l’acquisto di un servizio on line sono solo alcuni dei casi più frequenti. E spesso quelle fatture rimangono nel limbo dei portali dove vengono pubblicate, e restano li, anche perché gli importi qualche volta sono esigui. Questo è un problema non solo dei forfettari, ma di tutte le aziende, perché le fatture estere non arrivano direttamente sullo SDI ed è l’azienda che deve compiere un’azione per recuperarle.
Cosa cambia adesso?
Per una buona amministrazione è sempre utile recuperare le fatture, indipendentemente dall’importo e anche prima dell’entrata in vigore di questa novità. Perché se il regime forfettario è più “semplificato” e le fatture di acquisto non devono essere registrate fiscalmente, è vero però che anche per questo regime il titolare ha comunque interesse a conoscere bene i costi della sua azienda per poter impostare correttamente i suoi prezzi, ragionare sulla sua resa, e ottenere la massima efficienza dalla sua attività.
In particolare le fatture di acquisto che superano i 5.000 euro dovranno essere inviate allo SDI, e questo sia nel caso in cui l’azienda abbia una contabilità ordinaria/semplificata, sia nel caso sia in gestione forfettaria.
Quali altri cambiamenti sono in arrivo per i forfettari?
I contribuenti forfettari si troveranno ad affrontare due cambiamenti organizzativi importanti nello stesso momento.
Oltre all’introduzione della fattura elettronica alla quale si dovranno adeguare (se vuoi trovi qui l’articolo pubblicato), si troveranno a fare i conti anche con le nuove comunicazioni delle fatture estere.
Con riferimento al nuovo esterometro, le aziende quali scelte possibili avranno?
I contribuenti potranno dotarsi di un programma per inviare le comunicazioni, oppure potranno lasciare che lo Studio che lo segue esegua gli invii per loro conto.
Per quanto riguarda la scelta di lasciare allo studio l’incombenza, va considerato che se prima la comunicazione trimestrale consentiva agli studi l’inserimento delle fatture con la stessa tempistica dell’inserimento ai fini IVA, ora l’inserimento segue una cadenza più breve, 12 i giorni consentiti dalla norma per procedere all’invio.
Quali saranno le sanzioni?
Va segnalato che mentre per le operazioni interne la fattura è il file xml, e la fattura c.d. “fattura di cortesia” non ha alcun valore legale, viceversa, per le per le operazioni estere la fattura è il documento ricevuto dal fornitore mentre il file xml sarà un mero record dell’esterometro.
La sanzione è quella di omesso invio di un rigo di esterometro, pari a 2 euro (riducibile, in caso di contestazione, a 0,67 euro nel caso di definizione agevolata con il pagamento dell’atto di contestazione nel termine di 60 giorni).
Esterometro, Come è possibile organizzarsi al meglio?
Sia che tu voglia organizzarti da solo, sia che tu decida di lasciare allo Studio l’incarico di inviare i record di esterometro, seguendo questi passaggi potrai organizzare la tua nuova routine.
Segui le nostre quattro regole d’oro per tenere d’occhio i tuoi acquisti con l’estero:
- Quando effettui un acquisto chiedi SUBITO la fattura, ma ricordati che dovrai verificare se a questa richiesta avrà fatto seguito l’invio. Se così non fosse, sollecita dopo qualche giorno.
- Segnati a parte gli acquisti con l’estero, annotando se hai richiesto la fattura e quando la hai ottenuta. Così sarà molto più semplice gestire l’insieme.
- Segna anche tutti i servizi in abbonamento che hai acquistato e la modalità di rinnovo, cosi’ potrai recuperare le fatture alle scadenze corrette.
- Separa i tuoi acquisti privati da quelli aziendali/professionali, solo questi ultimi sono soggetti all’esterometro. Ma attenzione, se compri un bene privato con l’account aziendale questo sarà soggetto a comunicazione.
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