Il regime forfettario ha il vantaggio di aver semplificato la gestione alleggerendo incombenze e costi. Uno degli aspetti da considerare è quello relativo alla fatturazione che, al contrario di ciò che accade per altri regimi fiscali, può essere gestita anche “old style”.
Al contrario di ciò che accade per altri regimi fiscali, la fatturazione del regime forfettario può essere gestita anche old style, “cartacea” (a meno che non sia verso la PA). In realtà quasi sempre non è più di carta ma è inviata ai clienti via email e quindi sempre in formato elettronico, ma qui intenderemo con l’accezione ormai comune di “fattura elettronica” quella che prevede il transito della fattura sullo SDI, il servizio di interscambio.
Gli imprenditori in regime forfettario non sono alla fatturazione elettronica. Possono fatturare ancora alla “vecchia maniera” con fatture cartacee o inviate via email, senza necessità di transitare sullo SDI. Ma non dimentichiamoci che gli elementi di base della fattura non cambiano.
Quali sono gli elementi che ogni fattura deve avere?
- La data di emissione
- Il numero univoco progressivo di fattura
- I tuoi dati, come ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, e indirizzo
- Il numero di partita IVA del cedente o prestatore
- I dati del tuo cliente, come ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, e indirizzo
- Il numero di partita IVA del cessionario o committente
- La descrizione, la quantità e i prezzi dei prodotti e dei servizi oggetto della transazione
Quando devo emettere la fattura?
Per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2019, l’articolo 11 D.L. 119/2018, modificando l’articolo 21 D.P.R. 633/1972, ha previsto che la fattura (elettronica o cartacea) può essere emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione.
Il regime forfettario utilizza il principio di cassa. Significa che diventa fiscalmente rilevante non quando viene emessa ma quando viene incassata.
E’ possibile, e anzi è opportuno, che prima della fattura sia emesso un altro documento provvisorio, detto proforma, che contiene sostanzialmente gli stessi dati della fattura. Successivamente alla riscossione potrai emetterai la fattura. La data della fattura in questo caso sarà la stessa dell’incasso.
Puoi emettere la fattura anche saltando questo passaggio, ma il ricavo sarà comunque rilevante solo una volta incassata la fattura.
Attenzione, se ricevi un acconto dovrai fatturarlo anche se non hai ancora effettuato la prestazione o la vendita.
Quali diciture devo inserire nella fattura?
Oltre alle diciture sull’imposta di bollo e sulla ritenuta di cui parliamo in seguito, è necessario inserire altre due annotazioni.
La prima dicitura riguarda il regime fiscale agevolato:
“Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 – Regime forfetario”.
La seconda dicitura riguarda l’IVA, che non deve essere applicata in fattura né detratta dagli acquisti.
“Operazione in franchigia da IVA ai sensi della Legge 190 del 23 dicembre 2014 art.1 commi da 54 a 89”.
La fattura è soggetta a imposta di bollo?
Si, è necessario applicare una marca da bollo da € 2 tutte le volte che la fattura ha un importo maggiore di € 77,47.
Sulla copia del cliente va applicata la marca da bollo, sulla tua copia devi inserire un’altra dicitura che riporta il numero della marca da bollo, scrivendo:
“Imposta da bollo sull’originale. ID XXXXXXXX”.
Si applica la ritenuta d’acconto?
Per questo regime non è possibile operare con ritenuta d’acconto, va quindi inserita un’altra annotazione:
“Il compenso non è soggetto a ritenute d’acconto ai sensi della legge 190 del 23 dicembre 2014 art. 1, comma 67”.
Posso utilizzare la fatturazione elettronica anche se sono forfettario?
Si, puoi utilizzare la fatturazione elettronica anche se sei forfettario, con qualche vantaggio (ma attenzione, dal 1 luglio sei obbligato ad utilizzarla, se i tuoi ricavi superano i 25 mila euro, trovi le informazioni qui FATTURAZIONE ELETTRONICA FORFETTARI SEMPRE PIU’ VICINA
Il termine di decadenza per l’accertamento è ridotto di un anno, passando, quindi, al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Resta in dubbio se operi la riduzione di due anni dei termini di decadenza per l’accertamento ai fini dell’IVA e delle imposte dirette ove venga garantita la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati per le operazioni di ammontare superiore a 500 euro, perchè questa agevolazione è prevista per i soggetti passivi di IVA e non si precisa nell’art. 3, D.Lgs. n. 127/2015 se tale riduzione si applichi ai soggetti obbligati alla fatturazione elettronica o anche a chi non è obbligato ma la sceglie per opzione.
In questo caso si può aderire alla conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche emesse, risparmiando i costi di stampa e conservazione dei documenti.
Se decido per la fatturazione elettronica dovrò sopportare altri costi?
Non necessariamente, può essere eseguita gratuitamente aderendo all’apposito servizio reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate o a quello, anch’esso gratuito, offerto da numerosi provider all’interno del servizio di fatturazione elettronica.
Anche per la conservazione sostitutiva è possibile aderire al servizio dell’Agenzia delle Entrate senza supportare ulteriori costi.
Da quali altri adempimenti sono esonerato come forfettario?
Visto che le tue fatture non addebitano l’IVA in rivalsa, né esercitano il diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti nazionali, intracomunitari e alle importazioni, sei esonerato dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dal D.P.R. n. 633/1972, ossia:
- registrazione delle fatture emesse;
- registrazione dei corrispettivi;
- registrazione degli acquisti;
- tenuta e conservazione dei registri e documenti, fatta eccezione per le fatture e i documenti di acquisto e le bollette doganali di importazione;
- dichiarazione annuale IVA.
Devo fatturare ad una pubblica amministrazione, come faccio?
Nei confronti della Pubblica amministrazione è obbligatoria la fatturazione elettronica (circolare n. 9/E/2019, § 4.1).
Nel caso in cui fatturi sia a privati che alla PA potrai utilizzare contemporaneamente i due sistemi.
Quali sono le novità alle quali è soggetto il regime forfettario in tema di fatturazione elettronica?
Dal 1 luglio 2022 anche le aziende in regime forfettario saranno obbligate alla fatturazione elettronica, se hanno i requisiti.
Guarda i dettagli sul nostro articolo FATTURAZIONE ELETTRONICA FORFETTARI SEMPRE PIU’ VICINA