Dal 15 ottobre Green Pass obbligatorio nei luoghi di lavoro pubblici e privati. In quali casi si applica? Quali sanzioni comporta?
Breve guida a domande e risposte per far fronte al nuovo obbligo.
Dal 15 ottobre in Green Pass sarà obbligatorio anche sui luoghi di lavoro sia del settore privato che di quello pubblico. Insieme al prolungamento dello stato di emergenza al 31.12.2021 è questa l’indicazione del nuovo decreto legge del 16 settembre.
Chi sono i destinatari dell’obbligo di esibire il Green Pass?
Come si legge nel comunicato stampa del Governo, dal 15 ottobre 2021 i destinatari dell’obbligo sono:
- i soggetti che svolgono una attività lavorativa nel settore privato a qualsiasi titolo, per accedere al luogo di lavoro. Sono compresi titolari, soci, amministratori, somministrati, stagisti, volontari e collaboratori non dipendenti.
- i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche compresi i totolari di cariche istituzionali e i collaboratori esterni a qualsiasi titolo.
- i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato, e i componenti delle commissioni tributarie.
Le categorie coinvolte sono numerose. L’obbligo riguarda i titolari e i dipendenti di tutti i locali come bar e ristoranti al chiuso, piscine, palestre, cinema e teatri. Ma anche i lavoratori dei trasporti che prima erano esentati, mentre i passeggeri di navi, aerei, bus, metropolitane, taxi e treni a lunga percorrenza erano già obbligati ad averlo. La norma si applica anche alle fabbriche e agli studi professionali, a parrucchieri ed estetisti, ai negozianti e agli artigiani, e anche ai collaboratori domestici.
Sono soggette anche le associazioni?
La norma dovrebbe le nomina ma per estensione dovrebbe riguardare oltre alle partite IVA anche i collaboratori delle associazioni.
Vale anche per i lavoratori in smart working?
Il decreto non dice nulla in proposito e la questione è ancora da chiarire. E’ chiaro invece che, per chi lavora con la modalità dell’alternanza casa-lavoro, la certificazione sarà obbligatoria.
Cosa si intende per luogo di lavoro?
La norma non fa riferimento al luogo di lavoro come luogo chiuso. Considerato che il rischio è presente anche all’esterno, si ritiene che come luogo di lavoro siano identificabili anche i luoghi esterni, come i cantieri o i depositi.
Chi è tenuto ad effettuare i controlli?
I controlli spettano al datore di lavoro o ad un suo delegato individuato con atto formale e saranno effettuati preferibilmente all’ingresso dei luoghi di lavoro. Dove non sia possibile dovranno essere effettuati a campione. Le modalità per organizzare le verifiche devono essere definite entro il 15 ottobre. In mancanza della definizione delle procedure operative il datore di lavoro potrà essere sanzionato.
Come devono essere organizzate le verifiche da parte del datore di lavoro?
Per spiegare ai datori di lavoro la procedura che è necessario adottare abbiamo predisposto un apposito articolo che trovate a questo link:
GREEN PASS PER LE AZIENDE, LA PROCEDURA IN PRATICA
Come avviene il controllo?
La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato. I dati relativi al controllo non possono essere raccolti. Non possono essere richiesti altri dati del certificato come la scadenza o altre informazioni.
Come funziona l’APP per verificare il Green pass?
Se vuoi capire meglio come funziona l’APP vai al nostro articolo GREEN PASS, QUALCHE CHIARIMENTO SU APP E REGOLE
Cosa succede se un collaboratore non ha il Green Pass?
Chi è privo di Green Pass deve darne informazione, preferibilmente prima dell’accesso, e non può accedere al luogo di lavoro. E’ considerato assente senza diritto alla retribuzione e tale prescrizione è obbligatoria, nel senso che il datore di lavoro non può decidere altrimenti.
Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta (quindi per un massimo di 20 giorni) e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.
È pertanto possibile per le aziende con meno di 15 dipendenti, sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Green Pass, stipulando un contratto a tempo determinato per sostituzione anche se di durata molto limitata.
Il dipendente privo di Green Pass che non si reca al lavoro, non subirà conseguenze disciplinari e manterrà il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, ma per i giorni di assenza dal lavoro non sarà pagato.
Attenzione: la legge parla di emolumento ma non dice nulla riguardo ai contributi e ai ratei. Per evitare possibili contenziosi futuri può essere opportuno dove possibile utilizzare le ferie e i permessi.
Attenzione, il dipendente che in violazione della normativa acceda ai locali privo di Green Pass potrebbe essere passibile di una procedura disciplinare avendo violato il regolamento aziendale.
Una prima versione della bozza del decreto prevedeva la sospensione dal rapporto di lavoro, ma alla firma questa previsione è stata eliminata. Ne consegue che NON E’ PREVISTA ALCUNA SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. Restano però l’assenza ingiustificata e la sospensione della retribuzione.
Per riassumere:
Il datore di lavoro può licenziare un dipendente che non ha il green pass? No, anche se è sospeso ha il diritto alla conservazione del posto.
Il lavoratore senza green pass può essere sostituito? Si, è possibile assumere in sostituzione.
Il datore di lavoro è tenuto a pagare i costi del tampone del dipendente che non vuole vaccinarsi?
No, la legge prevede il Green pass per accedere al lavoro, ma esso può essere ottenuto con il vaccino gratuitamente. Per questo nel caso in cui il dipendente eserciti la libera scelta di non vaccinarsi, per ottenere il Green pass dovrà sostenere i costi del tampone.
Quali sono le sanzioni previste per chi non si adegua?
Quali sono le sanzioni per i lavoratori?
Il lavoratore che accede ai luoghi di lavoro senza Green Pass è punito con la sanzione da 600 a 1.500 euro, raddoppiata in caso di recidiva.
Quali sono le sanzioni per i datori di lavoro?
I datori di lavoro che non si attivano per disporre le misure organizzative entro il 15 ottobre, oppure che non procedono ad attuare i controlli sono imputabili di sanzione da 400 a 1.000 euro, raddoppiata in caso di recidiva (cioè in caso siano già stati colti in violazione della norma).
Chi accerta le sanzioni?
Tutti gli organi di controllo possono accertare le sanzioni che vengono irrogate dal prefetto.
Come funziona nel settore pubblico?
Chi non può accedere ai luoghi di lavoro perché privo di Green Pass risulterà assente ingiustificato senza retribuzione già dal primo giorno.
Al contrario di quanto previsto dalla prima bozza diffusa, il rapporto di lavoro non viene sospeso e non sono previste conseguenze disciplinari.
Il dipendente mantiene inoltre il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Vorrei altre informazioni, dove le trovo?
Trovi altre informazioni sul sito del Governo che ha preparato al link delle FAQ sul GREEN PASS.
Infografica in brevissimo:

