In vigore dal 1 aprile le nuove disposizioni che archiviano l’obbligo del Super Green Pass al lavoro. Ma non per tutti.
Da quando entrano in vigore le novità?
Il nuovo decreto pubblicato in Gazzetta ufficiale il 24 marzo 2022 allenta le misure per il contenimento del COVID in vista della bella stagione e con la speranza di dare una nuova spinta all’economia in particolare del turismo. Sono diverse e importanti anche i cambiamenti in tema di lavoro. Le novità entrano in vigore dal 1 aprile.
Il Super Green Pass sarà ancora obbligatorio per gli over 50?
No, la scadenza dell’obbligo del Super Green pass per gli over 50 è stata anticipata, era prevista per il 15 giugno, ma la nuova norma lo fa scadere già dal 1 aprile.
Il Green Pass Base è ancora necessario o è alla fine come il Super Green Pass?
Il Green Pass Base, è necessario ancora fino al 30 aprile 2022 per tutti i lavoratori che potranno così recarsi al lavoro anche solo con il tampone.
L’obbligo vaccinale termina per tutte le categorie di lavoratori?
No, per alcune categorie resta in vigore e termina con scadenze differenti, in particolare: resta in vigore:
- fino al 31 dicembre 2022 per gli operatori sanitari e delle RSA
- fino al 15 giugno per tutti gli altri.
Il personale della scuola che fa attività a contatto con i ragazzi dovrà comunque avere il super green pass.
I lavoratori che non adempiono all’obbligo vaccinale sono ancora sanzionati?
Si, riceveranno ancora la sanzione di 100 euro dall’Agenzia delle Entrate.
La mascherina è ancora obbligatoria al lavoro?
Si, resta obbligatoria.
Quali altre proroghe sono definite dal nuovo decreto?
Il decreto prevede anche altre proroghe e le riassume degli allegati A e B e che riguardano sostanzialmente il periodo di emergenza nel comparto sanitario e la gestione di alcuni strumenti, anche per il settore privato come ad esempio la gestione del lavoro agile.
In particolare, segnaliamo che termineranno al 30 giugno 2022 le misure straordinarie relative alle disposizioni in materia di lavoro agile per il settore privato di cui all’Art. 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34: Disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato.
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